Fotografia: i quesiti sul Green Pass

In questa sezione, Confartigianato risponde ai quesiti inerenti il controllo del Green Pass per la categoria della Fotografia.

 

Il fotografo deve richiedere il green pass ai propri clienti? Se sì, in quali casi?

 

In merito al quesito relativo all’attività di fotografo, si segnala che quest’ultima non è ricompresa né nelle “attività commerciali” né nei “servizi alla persona” per le quali il DL n. 1/22 ha introdotto l’obbligo di verifica del green pass “base”.
L’attività di fotografo, infatti, secondo la classificazione Ateco è riconducibile alle attività con codice Ateco 74.20.19 “Altre attività di riprese fotografiche” e a quelle con codice Ateco 74.20.20 “Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa”.
Pertanto, per i servizi fotografici e i servizi di stampa non è richiesto il controllo del green pass dei clienti.

Qualora, invece, l’impresa svolga anche un’attività commerciale, ad esempio la vendita di materiale per la fotografia (codice Ateco 47.78.20), a coloro che accedono per l’acquisto di tali prodotti, è necessario controllare il green pass (secondo la recente FAQ del Governo anche con modalità “a campione”). Tale verifica deve essere svolta attraverso l’apposita APP VerificaC19 e a prescindere dal tempo che il cliente passerà nel negozio. La verifica del green pass è richiesta solo per coloro che accedono all’interno del locale e pertanto al di fuori di esso non è necessaria.
Infine, non può essere contestata dal cliente la verifica del green pass, in quanto è un obbligo previsto dalla legge e peraltro la verifica non comporta alcun trattamento di dati personali (il titolare dell’attività infatti non può registrare i dati di coloro che accedono con il green pass).

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.02.2022

CONDIVIDI LA NOTIZIA

REFERENTE

Andrea Paissan
Categorie