Green Pass nei luoghi di lavoro – DPCM su verifica delle certificazioni verdi e nuove Faq del Governo

Di seguito, alla luce dell’adozione di un nuovo provvedimento governativo sulla verifica dei green pass e del relativo aggiornamento delle Faq, ecco alcune novità in tema di Green pass nei luoghi di lavoro.

 

FAQ del Governo sulla validità del green pass

Il Green Pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?

 

No. Il Green Pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

 

Ogni azienda, quindi, dovrà, sulla base delle modalità organizzative adottate per i controlli, verificare la validità dei Green Pass, prioritariamente, al momento dell’accesso al luogo di lavoro. I lavoratori sono, pertanto, tenuti, anche se in possesso di un green pass scaduto nell’arco della giornata lavorativa, a terminare la propria attività lavorativa e non dovranno abbandonare il luogo di lavoro.

La previsione contenuta nella Faq consente di garantire la continuità produttiva nell’arco della giornata ed assicurare, così, alle aziende la possibilità di organizzare lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti presenti sul luogo di lavoro.

A tal proposito è importante informare tutti i lavoratori, affiggendo in bacheca o in luogo accessibile una comunicazione che chiarisce questi aspetti. (scarica QUI  il modello di comunicazione).

Si ricorda, inoltre, la novità introdotta dal decreto – legge n. 139/2021 – Decreto Capienze – che consente alle aziende di sapere in anticipo dai propri lavoratori quanti non sono in possesso della certificazione verde in modo da poter far fronte, per tempo, ad eventuali inefficienze organizzative.

La norma stabilisce che per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro i datori di lavoro possono richiedere con preavviso ai lavoratori le comunicazioni relative al green pass, ed in particolare l’assenza della certificazione verde.

I lavoratori sono tenuti a rendere tali comunicazioni col preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

 

Generazione del Green Pass

In merito alla generazione del Green Pass il decreto prevede che i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde, e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

 

Tali documenti sostitutivi devono attestare una delle condizioni che consentono la generazione del green pass e possono quindi essere utilizzati solo da coloro che hanno i requisiti per ottenere la certificazione verde, ovvero che

  • abbiano effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • abbiano completato il ciclo vaccinale;
  • siano risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
  • siano guariti da Covid-19 nei 6 mesi precedenti

 

Controlli sui Green Pass

Vi segnaliamo  che il Governo ha fornito ulteriori indicazioni sul tema dei controlli, sotto forma di Faq, che si riportano, sinteticamente, di seguito:

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento delle violazioni.

Oltre all’app “VerificaC19” saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura.

 

Tamponi

Si ricorda che il costo dei tamponi, necessari per il possesso di un valido green pass nel periodo 15.10 – 31.12, è posto a carico dei singoli lavoratori.

Qualora il datore di lavoro valuti la possibilità di garantire i “tamponi” ai propri dipendenti, posto che la ratio della norma è spingere verso la vaccinazione, si deve valutare in che modo erogare tale servizio diagnostico ai dipendenti.

Per avere la completa esenzione dal reddito di lavoro dipendente del costo del tampone esistono le seguenti possibilità:

– rimborso del servizio da enti o casse con fine assistenziale (Articolo 51, comma 2, lettera a);

– offerta del servizio da parte dell’azienda o da soggetto terzo convenzionato (Articolo 51, comma 2, lettera f) mediante sottoscrizione di un regolamento aziendale vincolante ovvero con l’erogazione di buoni.

Per l’erogazione di tale prestazione sanitaria da parte dell’azienda ci sono le 2 seguenti possibilità:

  • sottoscrivere con i dipendenti un regolamento vincolante aziendale di welfare che riguardi la generalità o categorie omogenee di dipendenti. In questo caso il costo sostenuto dall’azienda è deducibile. Si fa presente che nel servizio messo a disposizione dal datore di datore di lavoro attraverso strutture esterne il dipendente non può sostenere il costo del tampone e puoi chiederne il rimborso, ma il costo deve essere sostenuto direttamente dall’azienda;
  • far rientrare il costo dei tamponi all’interno dei benefit non soggetti a tassazione – nel limite annuo di 516,46 euro. Se si opta per tale scelta – ossia la consegna dei buoni tamponi – ai lavoratori interessati non potranno poi essere erogati ulteriori buoni (per es. quelli spesa e/o benzina) per l’anno 2021.

 

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Per informazioni, chiarimenti o consulenza sulla modulistica puoi rivolgerti a:

  • per Aziende associate che hanno il servizio paghe con l’Associazione – contatta i tuoi consulenti:

Mattia Claus: 0461 803923 –  m.claus@artigiani.tn.it

Lorenzo Mittempergher: 0461803821 – l.mittempergher@artigiani.tn.it

  • per Aziende associate che NON hanno il servizio paghe con l’Associazione, contattare i propri consulenti del lavoro oppure area politica del lavoro e contrattazione:

Deborah Battisti: 0461 803729 – d.battisti@artigiani.tn.it

 

Per tutte le altre informazioni visita la nostra pagina Green Pass: tutto quello che c’è da sapere

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.10.2021

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REFERENTE

Deborah Battisti
Associazione Artigiani