Green Pass nei luoghi di lavoro: più semplici le verifiche per l’accesso nei luoghi di lavoro

E’ stata approvata la legge 19 novembre 2021 n. 165 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.127/2021, recante disposizioni sullo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’utilizzo della certificazione verde (Green Pass) COVID-19 e il rafforzamento dello screening,. La legge n. 165 è stata pubblicata nella G.U. n. 277 in data 20 novembre 2021.

Di seguito le principali novità introdotte:

 

Controlli sui Green Pass

al co. 5 dell’art. 1, D.L. n. 127/2021 è aggiunto un periodo che semplifica e razionalizza le verifiche del possesso del green pass.

I lavoratori del settore privato possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.

I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Analoga previsione è inserita nell’art. 3 per il settore pubblico.

I lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice. L’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass

 

Scadenza del green pass in corso di prestazione lavorativa

Con l’aggiunta dell’art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) viene disposto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste.

In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita per il tempo necessario a portare a termine la propria attività lavorativa.

 

Sostituzione del lavoratore per datori di lavoro con meno di 15 dipendenti

Una modifica al co. 7 dell’art. 3 chiarisce che i 10 giorni durante i quali i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti possono sostituire, trascorsi 5 giorni, il lavoratore sospeso perché privo di certificato verde sono giorni lavorativi.

La sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

 

Modulistica

Per aiutare le imprese nell’aggiornamento della modulistica alla luce della nuova normativa, è stata inviata a tutte le imprese associate un’email con i fac-simili per i soggetti designati alla conserva del green pass e con l’informativa per i dipendenti.

 

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Per informazioni, chiarimenti o consulenza sulla modulistica puoi rivolgerti a:

  • per Aziende associate che hanno il servizio paghe con l’Associazione – contatta i tuoi consulenti:

Mattia Claus: 0461 803923 –  m.claus@artigiani.tn.it

Lorenzo Mittempergher: 0461803821 – l.mittempergher@artigiani.tn.it

  • per Aziende associate che NON hanno il servizio paghe con l’Associazione, contattare i propri consulenti del lavoro oppure area politica del lavoro e contrattazione:

Deborah Battisti: 0461 803729 – d.battisti@artigiani.tn.it

 

Per tutte le altre informazioni visita la nostra pagina Green Pass: tutto quello che c’è da sapere

DATA DI PUBBLICAZIONE

22.11.2021

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