Hai diritto all’incentivo Occupazione Giovani?

DESTINATARI L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “
Programma Garanzia Giovani” (giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione e che risultano essere disoccupati), effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione delle assunzioni effettuate nella Provincia Autonoma di Bolzano.
L’incentivo spetta per:
  • le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi,
  • le assunzioni a tempo indeterminato.
Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante. L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il
1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per
un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio.
In deroga a tale principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00. Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Il bonus massimo riconoscibile per tale tipologia contrattuale
corrisponde a quello previsto per i
rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.
Nell’ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi (attività stagionali), l’importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettivo decorso della formazione. MISURA DELL’INCENTIVO L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:
  • il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
  • la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio. Tuttavia, è bene sottolineare che, anche in tali ipotesi l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019. CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO L’incentivo è subordinato alla regolarità inerente:
  • all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti.
COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 – “
de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Il bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime
“de minimis”
solo al verificarsi di determinate condizioni che variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al Programma.
Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “
de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime degli aiuti “
de minimis”, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una delle sotto elencate condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sottorappresentato. AMMISSIONE ALL’INCENTIVO – ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “
OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione “
DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale.
Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro la metà di marzo. Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
  • consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia registrato al “Programma Garanzia giovani” e sia profilato;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
  • verificherà la disponibilità residua della risorsa;
  • informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto – dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore
.
L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda. L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus – saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.03.2017

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