I nuovi obblighi per le ritenute fiscali negli appalti

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni per committenti, appaltatori e subappaltatori.

Cosa deve fare il committente.

In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,
  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
  • caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento F24 relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.

Cosa devono fare le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici.

Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo committente, indicando le ritenute fiscali dei soli lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali.

Inoltre, entro 5 giorni lavorativi successivi, dalla scadenza di pagamento del modello F24, dovranno trasmettere al committente:

  • le deleghe di pagamento;
  • un elenco nominativo dei lavoratori identificati mediante codice fiscale, impiegati direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Il codice da usare in F24

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019 ha stabilito che nel modello F24 deve essere indicato il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello unitamente al codice fiscale del committente.

Esclusioni.

Gli obblighi finora descritti non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunicano, al committente, di possedere, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i seguenti requisiti:

  • esistenza in attività da almeno 3 anni;
  • regolarità con gli obblighi dichiarativi;
  • versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti

pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Questa disposizione però non si applica se le somme sono oggetto di rateazione non ancora decaduta.

Cosa comunicare all’Agenzia delle Entrate per l’esclusione.

A questa comunicazione bisogna allegare una certificazione che attesti la sussistenza di questi requisiti. Quest’ultima è messa a disposizione alle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal terzo giorno lavorativo ed ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio. Le imprese che possiedono questi requisiti possono compensare le ritenute con i propri crediti fiscali.

SANZIONI:

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non provveda alla trasmissione di quanto indicato sopra, oppure non esegua il versamento delle ritenute, il committente ha l’obbligo di sospendere i pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera, oppure per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto a quanto indicato nella documentazione trasmessa. Inoltre egli deve comunicare il mancato pagamento entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.

In caso di mancata richiesta da parte del committente all’appaltatore/subappaltatore delle deleghe di pagamento e:

 mancata sospensione del pagamento dei corrispettivi nei casi di inadempienze

 mancata segnalazione ad Agenzia Entrate

il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI DATI ALL’AREA PAGHE:

OGNI MESE, UNITAMENTE ALL’INVIO DELLE PRESENZE, per adempiere ai nuovi obblighi, le aziende interessate dovranno comunicare all’Area Paghe i dati richiesti nell’allegato  , per permettere al referente paghe di apportare le modifiche previste dalla Legge in fase di predisposizione del modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo obbligo fiscale scaturisce con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020 e quindi, relativamente ai versamenti irpef eseguiti nel mese di marzo 2020.

Per avere informazioni in merito si prega di contattare:

Il Responsabile della propria Sede Territoriale

Area Appalti – Marzia Albasini tel. 0461 803702

Servizio Fiscale – Pier Giuseppe Gasperetti tel. 0461 803992

Allegato:

circolare Agenzia Entrate

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.02.2020

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