Impiego di lavoratori autonomi occasionali. Obbligo di comunicazione entro il 18 gennaio 2022

Pesanti sanzioni per chi non adempie a questo obbligo

Il Decreto Fiscale ha previsto un obbligo di comunicazione preventiva per le imprese che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali, cioè lavoratori che collaborano in via occasionale con l’azienda e non hanno una propria partita IVA .
Ad esempio, potrebbe trattarsi di uno studente coinvolto per aggiornare il sito web, che lavora da casa.

D’ora in poi, le aziende che  attivano collaborazioni occasionali, sono quindi tenute a comunicare preventivamente tali collaborazioni al Servizio Lavoro.

Il decreto prevede anche di sanare entro il 18 gennaio 2022 eventuali collaborazioni avviate tra il 21/12/2021 e l’11/01/2022.

E’ necessario comunicare sia attività nel frattempo concluse che attività avviate e ancora in essere.

 

Come effettuare la comunicazione

L’avvio dell’attività di  lavoratori autonomi occasionali deve essere comunicato via PEC all’Ispettorato del Lavoro competente

==> preventivamente per le collaborazioni avviate dopo l’11 gennaio 2022

==> entro il 18 gennaio 2022 per le collaborazioni attivate tra il 21 dicembre 2021 e l’11 gennaio 2022.

 

Province di Trento e Bolzano: indirizzi pec per le comunicazioni dei lavoratori autonomi occasionali

Nota INL n. 29 dell’11 gennaio 2022

Relativamente all’obbligo di comunicazione previsto per i lavoratori autonomi occasionali, istituito dal DL n. 146/2021, l’INL ha emanato la Nota n. 29/2022. Le comunicazioni in oggetto vanno inviate, a mezzo PEC,

 

Riferimenti normativi

In caso di mancata o infedele comunicazione è applicabile una sanzione da 500 a 2.500 € per ogni lavoratore autonomo.

 

 

Per la definizione di lavoratori autonomi occasionali, il riferimento normativo è l’art. 2 c. 1 D. Lgs. 81/2015.

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

13.01.2022

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