In vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) Edilizia

Lo scorso 4 dicembre sono entrati in vigore i nuovi C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) dell’edilizia, contenuti nel Decreto MiTE “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

Il nuovo Decreto sostituisce i criteri C.A.M. adottati nel 2017: ricordiamo che la scelta dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) si basa sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, basati su conoscenze e valori rispettosi del paesaggio e dell’ambiente, finalizzati a ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.

Negli appalti conformi alla normativa dei Criteri Ambientali Minimi, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste.

Sarà inoltre indispensabile che il progettista elabori la Relazione tecnica, nella quale fornisce le prescrizioni minime che sono necessarie per l’esecuzione dei lavori.

Si ricorda che i C.A.M. si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici:

  • attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria.

 

I C.A.M. sono applicabili integralmente anche agli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o di valore storico-testimoniale individuati dalla pianificazione locale, ad eccezione dei singoli criteri incompatibili con gli interventi da realizzare, previa motivata e dettagliata indicazione da parte del progettista nella relazione tecnica di progetto.

Per i lavori che non riguardano l’intero edificio, i C.A.M. si applicano limitatamente ai capitoli “5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

Qualora uno o più Criteri Ambientali Minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.

Nel caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le Stazioni appaltanti dovranno tenere in considerazione i criteri premianti stabiliti nel decreto.

 

Tra questi, si segnalano:

  • valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering);
  • possesso di sistemi di gestione ambientale (EMAS – Regolamento 1221/2009 o norma UNI EN ISO 14001);
  • distanza di trasporto dei prodotti da costruzione (almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo);
  • valutazione ambientale del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment).

 

Scarica i nuovi C.A.M. Edilizia cliccando qui

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.12.2022

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REFERENTE

Marzia Albasini
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