Incentivi in compensazione fiscale: modificati i criteri

Le principali novità, in vigore retroattivamente dal 1° aprile u.s., riguardano: DISCIPLINA COMUNE
  • l’estensione a
    18 mesi del periodo in cui possono essere sostenute le spese prima della domanda (prima era l’anno solare precedente); l’ampliamento delle
    modalità di pagamento ammesse (es. carta di credito per acquisti telematici, contratti di finanziamento, ricevute bancarie);
  • l’inclusione tra i beneficiari delle associazioni ed enti per le attività di impresa svolte;
  • la previsione di maggiorazioni per le imprese del
    settore del porfido aderenti a consorzi/reti (+ 10 punti percentuali);
INVESTIMENTI FISSI
  • un maggior sostegno per gli
    investimenti in autoveicoli (sostituzione euro 3 di oltre 10 anni e domande anche annuali)
  • la previsione di contributi per sistemi di
    videosorveglianza antirapina (con un contributo del 20% e con spesa minima di 2.500 euro)
  • l’acquisto di immobili anche nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182 bis della Legge Fallimentare) e di piani di risanamento (articolo 67)
  • la maggiorazione per imprese aderenti a
    filiere
  • la riduzione della soglia minima per investimenti mobiliari per la priorità “crescita dimensionale” (30% delle immobilizzazioni)
INTERNAZIONALIZZAZIONE
  • le azioni di commercializzazione di sistema di cooperative e consorzi a favore delle imprese aderenti sono state ricondotte nei contributi tradizionali
  • la riduzione del limite minimo delle spese per missioni all’estero da parte di imprese con più di 15 dipendenti (euro 5.000,00)
  • l’estensione del periodo complessivo di permanenza all’estero, se la missione riguarda più paesi esteri
SERVIZI DI CONSULENZA
  • l’ammissione delle certificazioni divenute obbligatorie da meno di 2 anni alla data della richiesta di certificazione (non più alla data di presentazione della domanda)
Unitamente alle modifiche dei criteri della compensazione fiscale sono stati introdotti alcuni aggiornamenti ai criteri tradizionali, in parte legati alla necessità di
uniformità della disciplina fra i due canali di intervento (esempio: veicoli euro 3; acquisto immobili, ai sensi dell’art. 182 bis della L.F.; permanenza all’estero in caso di missioni).
Fra questi si ricorda che anche per i contributi tradizionali sono previste maggiorazioni per le imprese del
settore del porfido appartenenti a reti o consorzi (8% nei fissi e 10% in internazionalizzazione, consulenze, reti/consorzi)
Inoltre, nell’ambito delle modalità transitorie anticrisi di applicazione dei vincoli economico finanziari alle domande di aiuto di cui agli articoli 3, 4 e 5 della L.P. 6/1999, sono stati modificati i correttivi per il calcolo dell’attivo patrimoniale. Al fine di beneficiare degli aiuti di Stato secondo il regime di esenzione per categoria previsto dal
Reg (UE) 651/2014, si richiama l’attenzione sull’effetto di incentivazione previsto dal medesimo: gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, intendendosi per “avvio dei lavori” la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
Attenzione quindi alle opere immobiliari per le quali i lavori devono essere avviati dopo la domanda di contributo e agli ordini di beni mobili (macchinari, attrezzature, arredi, etc). Si ricorda infine l’importanza di indicare sulle contabili di pagamento (bonifici, ri.ba) dei beni soggetti a contributo il numero e la data della fattura, pena l’esclusione del bene dall’agevolazione. Per il dettaglio delle informazioni contattare l'ufficio territoriale più vicino

DATA DI PUBBLICAZIONE

25.04.2016

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