Incentivo occupazione Sud

DESTINATARI L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni – intesi come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio. I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Infine, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELL’INCENTIVO L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (
Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza. RAPPORTI INCENTIVATI L’esonero può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche a tempo parziale. Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. Apprendistato professionalizzante Il bonus massimo riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a dodici mesi. Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a dodici mesi (aziende stagionali), l’importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. MISURA DELL’INCENTIVO L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio. Tuttavia, anche in tali ipotesi l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019. CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO L’incentivo è subordinato alla regolarità inerente:
  • all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
· all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 – “
de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
AMMISSIONE ALL’INCENTIVO – ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “
B.SUD”, disponibile all’interno dell’applicazione “
DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale.
L’INPS comunica che il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro la metà di marzo. Generalmente, entro il giorno successivo all’invio l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
  • consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia disoccupato;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
  • verificherà la disponibilità residua della risorsa;
  • informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata – dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. Entro dieci giorni di calendario dalla medesima data di accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata, il datore di lavoro avrà, inoltre, l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore
.
L’inosservanza del termine di dieci giorni determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda. L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. L’INPS precisa che le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus – saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.03.2017

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