Indici Sintetici di Affidabilità: stato dell’arte

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, c.d. ISA, rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale si intende fornire alle imprese e professionisti un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale e sostituiscono, dal periodo d’imposta 2018, gli ormai passati Studi di settore.
L’obiettivo è quello di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare il contribuente all’assolvimento degli obblighi tributari, con conseguente rafforzamento del rapporto tra lo stesso e l’Amministrazione Finanziaria. (tax compliance).
In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.
La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:
– indicatori elementari di affidabilità
– indicatori elementari di anomalia.
La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio Isa e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale.
A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.

Tabella riepilogo

L’applicazione degli ISA è vincolata da due tipologie di dati:
– quelli comunicati dal contribuente
– e quelli acquisiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alla prima tipologia di dati, gli stessi, devono essere dichiarati mediante gli appositi modelli, messi a disposizione dall’Amministrazione Finanziaria, classificati per tipologie di attività, e che costituiscono parte integrante del modello Redditi che verrà trasmesso dal contribuente.
Con riguardo, invece, ai dati messi a disposizione dall’Agenzia, questi sono dati “pre calcolati” e forniti per ciascuna “Posizione ISA”, definita mediante alcuni elementi identificativi quali, codice fiscale, codice ISA e tipologia di reddito.
Per meglio facilitare la comprensione, si fa riferimento ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018. L’Amministrazione Finanziaria, elabora uno o più posizioni ISA complete, corredate con i dati pre calcolati, con riferimento all’attività economica oggetto del singolo ISA e alla tipologia di reddito associato al contribuente stesso, considerando i dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli otto periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione. Inoltre, vengono elaborate anche due ulteriori posizioni ISA residuali (una per l’attività d’impresa e l’altra per quella di lavoro autonomo), senza che le stesse siano associate a un singolo codice ISA o che siano corredate dai dati pre calcolati.
I dati messi a disposizione dall’Agenzia sono presenti sul cassetto fiscale di ciascun contribuente e possono essere acquisiti, dall’operatore economico o da un suo intermediario, mediante l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2019”, che consente, altresì, di visualizzare i dati per permettere al contribuente la verifica dei medesimi e, eventualmente, la correzione.

Dalla breve analisi si può facilmente intuire non solo la complessità ma anche e soprattutto l’importanza dell’elaborazione dei dati e dei risultati ottenuti dai quali può dipendere l’attivazione di specifici accertamenti fiscali (risultati da 1 a 5) o l’attivazione di benefici fiscali (premiali) in capo al soggetto con punteggio da 8 a 10.

ASPETTI CRITICI.
L’applicazione dei suddetti indici ha comportato, in danno alle imprese artigiane (e non), gravi conseguenze derivanti:
– dal ritardo nella pubblicazione dei vari software applicativi;
– dalla continua revisione degli stessi;
– da errori gravi nell’acquisizione ed elaborazione dei dati (soprattutto quelli precalcolati dall’Agenzia) che in molte situazioni hanno inciso sul calcolo degli indici stessi.

Per questo l’Associazione Artigiani sta monitorando la situazione richiedendo, d’intesa con Confartigianato di Roma, specifiche garanzie al fine di evitare gravi ripercussioni a danno delle imprese associate. E’ stato inoltre ribadito come tali ritardi violano le norme contenute nell’articolo 6, comma 3, della legge n.212 del 2000 (Statuto del Contribuente) ai sensi delle quali non possono essere apportate modifiche ai modelli e ai software dichiarativi senza lasciare ai contribuenti un termine di almeno sessanta giorni rispetto al termine previsto per l’adempimento e che le imposte non possano essere fissate dopo la percezione del reddito annuale e che le regole di quantificazione e di riscossione delle imposte devono essere noti almeno due mesi prima del termine di pagamento.

Gli uffici dell’Associazione sono, come sempre, a disposizione.

(per una analisi approfondita si rimanda alle news del 16 giugno 4 luglio 2017)

DATA DI PUBBLICAZIONE

12.09.2019

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