Istituito il codice tributo per il credito d’imposta gasolio del mese di luglio 2022

Il Ministero dei Trasporti (con Decreto n. 263 del 31 maggio 2024) ha previsto la riparametrazione dell’importo del contributo sulle spese gasolio ottenuto dalle imprese di autotrasporto beneficiarie sulla base dello stanziamento previsto.

Il contributo dell’incentivo sull’acquisto di gasolio è utilizzabile solo in compensazione credito d’imposta, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio al netto dell’Iva nel mese di luglio 2022, dalle imprese di autotrasporto:

  •  aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
  • che svolgono l’attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore;
  • di massa pari e superiore a 7,5 tonnellate;
  • iscritte al REN e all’Albo Autotrasportatori.

Il codice tributo è il 7060.

 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

DATA DI PUBBLICAZIONE

26.07.2024

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REFERENTE

Andrea de Matthaeis
Associazione Artigiani