La responsabilità civile del produttore

Nei cinquant’anni circa che ci separano dall’ultimo conflitto mondiale, la struttura economico-sociale del nostro paese si è sostanzialmente trasformata. Da una economia prevalentemente agricola ed artigianale, siamo passati ad una economia industriale avanzata nella quale la circolazione dei beni si è venuta sempre più affermando. A questa “esplosione” di produzione e di consumi è connesso pero il rischio di una maggiore frequenza di danni ed un’ aumentata esigenza di dare maggiore tutela ai consumatori. L’esplosione, ad esempio, dell’industria automobilistica ed il conseguente aumento della circolazione ha spinto il legislatore ad emanare un sistema di maggiore sicurezza (legge 990/69 e n. 39/77-obbligatorietà dell’assicurazione R.C. Auto), garantendo il risarcimento dei danni subiti dalle vittime della strada. Vi è un’altra realtà difficilmente cristallizzabile in rigidi schemi ed è quella della
responsabilità del produttore per i danni causati dai prodotti difettosi che egli fabbrica e mette in commercio.
Con il D.P.R 24/5/1988 n. 224, pubblicato nel supplemento ordinario G.U n. 146 del 23/06/88, anche il nostro paese ha recepito la direttiva della comunità economica europea introducendo – nel proprio ordinamento giuridico – una nuova disciplina in materia di responsabilità civile per danni da prodotti difettosi, ponendosi come obiettivo la tutela dell’integrità fisica del consumatore. Tale normativa stabilisce, tra l’altro, chi debba ritenersi produttore e, come tale, debba rispondere della idoneità del prodotto stesso messo in circolazione ed offrire la sicurezza che si può legittimamente attendere. In particolare
sono considerati “produttori”:
  • il
    fabbricante del prodotto finito, di un componente o della materia prima;
  • chi appone sul prodotto il proprio nome, il marchio o un altro segno distintivo;
  • chi importa prodotti da paesi esteri alla comunità europea;
  • chi vende prodotti di cui non si possono identificare nè il produttore nè l’importatore.
Sono esclusi dalla normativa i soli prodotti:
  • agricoli del suolo ;
  • quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia che non abbiano subito alcuna trasformazione.
Con questo decreto venne inoltre introdotto il principio della
“responsabilità oggettiva” per cui il produttore è ritenuto responsabile del difetto del prodotto indipendentemente da sua colpa .
Con questa direttiva il legislatore comunitario ritiene che venga assicurata una maggiore tutela dell’utente/ consumatore e ridotti – in maniera sostanziale – i costi ed i tempi delle controversie e delle procedure giudiziarie, agevolando i danneggiati ai fini del risarcimento dei danni. L’onere della prova a carico del danneggiato riguarda:
  • il danno,
  • il difetto,
  • il nesso di casualità tra difetto e danno.
Ad un produttore attento non può sfuggire l’importanza di tale direttiva e le aree di pericolosità che oggi può correre, visto che in altri termini
spetta al produttore dimostrare la sua innocenza piuttosto che al consumatore provarne la colpevolezza.
Non siamo ancora a livelli americani, ma sicuramente ci stiamo avvicinando e, possiamo fare sicuramente una facile previsione e cioè che la litigiosità ed i risarcimenti aumenteranno, ed anche in modo considerevole. Cosa può fare il produttore? Oltre che prevenire l’insorgere del danno, possiamo solo dire che dovrebbe assicurarsi. Immaginate la reazione di un giudice di fronte ad un produttore che non possa dimostrare neanche di essersi preoccupato ad assicurasi ! Ovviamente prevenzione ed assicurazione dovranno viaggiare assieme! Infatti, se un produttore credesse di stare a posto solo assicurandosi e trascurando la prevenzione potrebbe avere spiacevoli sorprese di costi assicurativi ( in presenza di danni ) o addirittura rischiare l’inassicurabilità . Il mercato assicurativo italiano è oggi pronto ad accogliere le necessita dei produttori con la consapevolezza che una maggiore consistenza di dati rilevabili da esperienze dirette non potrà che portare in futuro ad un miglioramento del sistema, sia nell’individuazione e delimitazione del rischio che nella formulazione di una tariffa sempre più adeguata al rischio stesso. In Italia la polizza Responsabilità Civile del Produttore non ha ancora la giusta diffusione. Inizialmente sono state le grandi imprese, con la vocazione all’esportazione dei loro prodotti all’estero, quelle che hanno avvertito maggiormente le esigenze di una copertura assicurativa, mentre attualmente la giusta sensibilità a questa garanzia si è estesa alle Aziende produttrici Artigianali. Le polizze escludono come area territoriale (salvo patto contrario) gli USA ed il Canada ma si considera però risarcibile il sinistro in qualunque luogo si sia verificato ( compresi quindi USA e Canada). Con tale ampliamento territoriale ci sembrano risolti alcuni problemi delle cosiddette “esportazioni indirette ” ( componenti o unilavorati forniti ad un produttore europeo che vende il prodotto finito negli USA ) e delle cosiddette “ esportazioni occulte ” ( prodotto venduto in Europa e l’acquirente lo trasporta negli USA dove provoca il danno ) . L’assicuratore italiano è comunque disponibile ad estendere la garanzia RC Prodotti ai sinistri che si verificano negli USA e Canada per difetto dei prodotti direttamente esportati in quei paesi o anche di quelli che il fabbricante italiano ha consegnato in qualunque stato, con la consapevolezza della loro ulteriore esportazione nel mercato nordamericano. In entrambi i casi si farà luogo ad un adeguato soprappremio calcolato sulla entità e sul volume del fatturato che riguarda esclusivamente i prodotti esportati negli USA e Canada. Di seguito forniamo alcune precisazioni sui termini in uso nella Polizza di Responsabilità Civile Prodotti. Assicurato: è chi – essendo dalla legge qualificato produttore o comunque ad esso assimilato – deve rispondere del danno provocato a terzi.
Contraente è chi stipula l’assicurazione e, nella normalità dei casi le due figure coincidono. Qualche considerazione và fatta per taluni soggetti partecipanti al processo di produzione o di distribuzione. Vediamo alcuni casi:
  • Assemblatore: chi si limita ad assemblare prodotti fabbricati, anche completamente da altri; è comunque considerato produttore dalla legge, ed a tale titolo è direttamente responsabile nei confronti dei danneggiati;
  • Il titolare del marchio apposto sui prodotti fabbricati da altri, può essere considerato produttore, in quanto può incorrere in responsabilità propria;
  • L’importatore è in realtà un semplice rivenditore e quindi non dovrebbe essere considerato fabbricante. Bisogna però considerare che la legge equipara al produttore chiunque importi nella comunità europea beni destinati alla distribuzione, senza esclusione peraltro della responsabilità del produttore originario. Pertanto l’importatore che voglia coprirsi contro i rischi a lui derivanti per legge, può stipulare una polizza per conto proprio, limitatamente ai prodotti venduti direttamente.
  • Il titolare di brevetto, il progettista, non sono produttori e quindi la loro responsabilità viene in questo caso coperta con la garanzia in esame in quanto la stessa comprende i vizi di concezione che si possono addebitare a queste figure.
Riassumendo, la polizza RC Prodotti risponde alle esigenze di tutti coloro che la direttiva considera “
produttori” : fabbricanti di prodotti finiti, produttori di materie prime, fabbricanti di componenti, titolari di marchio, importatori od anche semplici fornitori.
E’ opportuno rilevare che, nel testo di polizza, si definisce l’Assicurato non come fabbricante bensì come colui che “rivesta in Italia la qualifica di produttore”

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.06.2010

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