Comunicazione lavori usuranti: scadenza al 31 marzo 2025

Ricordiamo che entro il 31 marzo 2025 deve essere inviata la comunicazione annuale delle attività lavorative usuranti, svolte nell’anno 2024, tramite l’utilizzo del modello LAV_US inserendolo nel portale ministeriale “cliclavoro”.

L’obiettivo di questa disposizione è consentire ai lavoratori dipendenti coinvolti in attività particolarmente pesanti di maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, a condizione che siano rispettati determinati requisiti, principalmente in relazione alla durata temporale dell’attività lavorativa usurante e all’anzianità contributiva minima, e che il datore di lavoro adempia all’obbligo di comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli Istituti Previdenziali competenti.

Lavori consideranti usuranti

La normativa vigente individua quattro categorie di lavoratori rientranti tra i cd. usuranti:

  1. lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti da palombari; lavori ad alte temperature (es. addetti alle fonderie); lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell’amianto;
  2. lavoratori notturni per tali da intendersi i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5.00) per almeno 6 ore per un numero di giorni non inferiore a 64 nell’anno e/o lavoratori che forniscono la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 nel corso dell’intero anno lavorativo;
  3. lavoratori addetti alla cd. “linea catena” nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata al Decreto Legislativo 67/2011, come per es.:  la produzione di dolci, additivi per bevande, lavorazione delle resine sintetiche e de materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, costruzione di autoveicoli e rimorchi, apparecchi termici, elettrodomestici, etc.;
  4. autisti di veicoli per il servizio pubblico di trasporto collettivo (comprende tutti quei veicoli che hanno una capacità complessiva non inferiore a 9 posti, incluso il conducente. Sono esclusi gli autotrasportatori di merce fatto salvo che svolgono lavoro notturno come in precedenza descritto).

Sanzioni

La mancata comunicazione del lavoro notturno è sanzionata in via amministrativa (da 500 a 1.500 euro) mentre per tutte le altre tipologie di attività usuranti non è prevista alcuna sanzione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

26.03.2025

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