Lavoro intermittente: ancora utilizzabile la tabella del 1923

Il Ministero del Lavoro ha recentemente fatto chiarezza sull’utilizzo del lavoro intermittente con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025. Questo intervento era atteso, soprattutto nel settore turistico, dove questa tipologia contrattuale è molto diffusa.

 

Il Ministero conferma che, nonostante l’abrogazione del Regio decreto abbia implicato anche la contestuale abrogazione del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2004, ciò non incide sull’attuale disciplina del lavoro intermittente. In particolare, il rinvio alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923, effettuato dal D.M. 2004, è considerato un rinvio meramente materiale.

Ciò significa che le attività elencate nella tabella restano valide e utilizzabili per la stipula di contratti di lavoro intermittente, anche se il Regio decreto di riferimento è stato abrogato.

 

I datori di lavoro possono, quindi, continuare a utilizzare il contratto intermittente seguendo le attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923, senza che l’abrogazione del decreto originario comporti modifiche alla disciplina vigente.

 

Riassumiamo di seguito i casi in cui è possibile utilizzare il lavoro intermittente:

  • soggettive: con lavoratori di età inferiore a 24 anni ovvero superiore a 55 anni;
  • oggettive: per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo
  • in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi(stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale), anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  • in assenzadi una specifica disciplina contrattuale, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del Lavoro (non ancora emanato) e, come espressamente previsto dal D.M. 23 ottobre 2004, con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

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DATA DI PUBBLICAZIONE

12.09.2025

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