Le nuove disposizioni del Decreto Crescita

Le disposizioni del
Decreto Crescita D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 sono in vigore essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 lo stesso 30 aprile. Al suo interno, molte le
novità di carattere fiscale: dalla reintroduzione del super-ammortamento, alle modifiche in tema di mini IRES, Patent box, regime forfettario, regimi per attrarre capitale umano, fino all'aumento dell'IMU sugli immobili strumentali. Ecco nel dettaglio le novità fiscali più rilevanti.
Super-ammortamento (art. 1) È reintrodotta la misura che consente a imprese e professionisti di maggiorare del 30% il costo di acquisizione dei
beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art.164, comma 1, T.U.I.R.,
acquisiti dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite 2,5 milioni di euro.
Revisione mini-IRES (art. 2) Al posto della mini-IRES prevista dall'ultima Legge di Bilancio è introdotta un'aliquota IRES agevolata applicata al reddito d’impresa dichiarato fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili e nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. Alle condizioni appena evidenziate si potrà applicare l’imposta Ires nelle seguenti aliquote: ·
22,5% per il
2019;
·
21,5% per il
2020;
·
21% per il
2021;
·
20,5% dal
2022.
La seguente disposizione si potrà applicare anche all’imposta sul reddito delle persone fisiche sul reddito dichiarato dalle imprese individuali e dalle società di persone in regime di contabilità ordinaria. Maggiorazione deducibilità IMU (art.3) La deducibilità dell’Imu relativa agli
immobili strumentali aumenta fino al:
– al
70% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;
– al
50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
– al
60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
Patent box (art. 4) Grazie alle nuove disposizioni, l'adesione all'agevolazione potrà avvenire direttamente in
dichiarazione e non più tramite l'istanza di ruling all'Agenzia delle Entrate.
Rientro dei cervelli (art. 5) Vengono ritoccati sia il regime degli
impatriati che quello relativo ai ricercatori e docenti residenti all’estero che rientrano in Italia. In relazione al primo, è aumentato dal 50% al 70% l'abbattimento dell'imponibile, è semplificato l'accesso al regime, vengono agevolati anche coloro che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020 e, infine, il regime è esteso per ulteriori cinque anni ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le novità si applicano a chi trasferisce la residenza in Italia a partire dal 2020. Per quanto concerne gli
incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero, è stabilito che, per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020, la durata del regime fiscale aumenti da 4 a 6 anni e, a determinate condizioni, fino a 8, 11 o 13 anni.
Modifiche al regime dei forfetari (art. 6) Le nuove disposizioni prevedono che i forfettari con
dipendenti e
collaboratori devono effettuare le
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro. La novità di applica a partire dal
1° gennaio 2019 e, dal prossimo anno, verrà applicata anche a coloro che aderiranno al regime della flat tax al 20% (compensi tra i 65.001 e i 100 mila) previsto dalla Legge di Bilancio.
Incentivi per la valorizzazione dell’edilizia (art. 7) E’ prevista l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 200,00 ciascuna sia nella fase di acquisto che di successiva vendita ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e ristrutturazione edilizia a candizione che entro i successivi 10 anni dall’acquisto provvedano: 1. alla demolizione degli stessi; 2. Alla ricostruzione conformemente alla normativa antisismica; 3. Conseguimento della classe energetica A o B Sisma bonus (art. 8) Possibilità di applicare la detrazione fiscale per interventi di riduzione del rischio sismico anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Modifica alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (art. 10) La norma prevede che per gli interventi di efficienza energetica e per quelli di adozione di misure antisismiche il soggetto avente diritto alle detrazioni fiscali può optare, in luogo di utilizzo diretto della detrazione fiscale, per un contributo di pari ammontare ( a seconda dei casi 50/65/75/ 85%) sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e quindi anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo potrà recuperare la somma accreditata al cliente sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque (5) quote annuali di pari importo.

DATA DI PUBBLICAZIONE

01.05.2019

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