Legge 136/2010 Piano straordinario contro le mafie

Sono
in vigore dal 7 settembre le novità introdotte dalla Legge 136 dd. 13.08.2010, ma
ancora in attesa del D
ecreto Legge, che sarà portato al prossimo Consiglio dei Ministri, e delle
Linee guida dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, già pronte ma sospese dal Governo in attesa del decreto, che potrebbe ancora apportare modifiche alla nuova legge.
Gli obblighi si applicano agli
Appaltatori, nei rapporti con la Stazione appaltante ed anche nei rapporti con i
Subappaltatori e con i
tutti gli operatori economici che partecipano all’esecuzione dell’appalto.
E valgono anche per i

Concessionari di finanziamenti pubblici. Inoltre,
mentre l’art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari appare riferito ai soli contratti pubblici, gli articoli 4 e 5, in mancanza di riferimenti ai soli contratti pubblici, dovrebbero essere di applicazione generale,
anche per i contratti ed i cantieri privati.
Da più parti è stata sollevata l’opportunità di sospendere la normativa, quantomeno nell’attesa di nuove indicazioni operative, ma attualmente sembra essere valutata solamente una
disciplina transitoria, differenziata per nuovi e vecchi contratti, nonché possibili modifiche alla Legge 136, in particolare riferimento alle indicazioni dei codici CUP (codice unico di progetto) e CIG (codice identificativo della gara), nonché per gli strumenti di pagamento.
E’ allo studio degli uffici legislativi una disciplina che distingua tra
contratti stipulati prima e dopo il 7 settembre 2010 – data di entrata in vigore della legge: per i nuovi contratti la legge è immediatamente operativa, mentre per i contratti stipulati in precedenza è possibile un periodo transitorio per l’adeguamento.
Il Ministero dell'Interno, con nota del 9 settembre scorso, ha attualmente precisato che
la norma in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3) si applica solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Nessuna indicazione è invece pervenuta per gli altri articoli della legge. Pertanto, nell’attesa di maggiori informazioni, possiamo segnalare gli articoli che rilevano in materia di appalti:
art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La normativa, finalizzata a contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici,
vieta il ricorso alla modalità di pagamento per contanti e prevede
l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via elusiva, alle commesse pubbliche.
Si ritiene possa essere utilizzato
anche un conto corrente già esistente, che può essere utilizzato anche per operazioni che non riguardino solo le commesse pubbliche,
purché ci si conformi a tutte le condizioni normative previste dalla nuova legge.
E’ necessario
comunicare alla Stazione appaltante,
entro 7 giorni dall’apertura, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi dell’art. 6, l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00.- a 3.000,00.- euro.
In tutti i contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori ed anche nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito, altresì, della
clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
E’ inoltre previsto che l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all’
immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Tutti i movimenti finanziari (sia in entrata che in uscita) relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, devono essere registrati sui
conti correnti dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Tale bonifico deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione Appaltante.
In particolare, la norma prevede che:
Tipologia di pagamenti Modalità
destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma
destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa
in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi
riguardanti tributi
per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a euro 500.- possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa
Ai sensi dell’art. 6, le sanzioni previste sono:
transazioni pubbliche effettuate
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa (fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa del contratto)
transazioni pubbliche effettuate
su un conto corrente non dedicato o senza impiegare lo strumento del conto corrente bancario o postale
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa
La norma precisa che, qualora
per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale. Ai sensi dell’art. 6, il reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito.

art. 4 – Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, è previsto l’obbligo di
indicare nella bolla di consegna del materiale (D.D.T). anche il
numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

art. 5 – Identificazione degli addetti nei cantieri (Tesserino di riconoscimento)
Il tesserino di riconoscimento degli addetti operanti in cantiere, oltre alla fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro deve indicare anche la
data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Si ritiene che per gli appalti pubblici debba essere inserito il
numero e la data di autorizzazione al subappalto.
Nel caso di lavoratori autonomi, che effettuino la prestazione in un luogo di lavoro in cui si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, il tesserino di riconoscimento deve riportare la
fotografia, le proprie generalità e l’indicazione del committente.
Si segnalano, da ultimo, tra gli articoli rilevanti in materia di appalti:
art. 9, che modifica la pena del reato di turbata libertà degli incanti,

art.10, che modifica il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente,

art.13 sulla Stazione unica appaltante
.

DATA DI PUBBLICAZIONE

06.09.2010

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