Legge 136/2010 Piano straordinario contro le mafie
in vigore dal 7 settembre le novità introdotte dalla Legge 136 dd. 13.08.2010, ma
ancora in attesa del D
ecreto Legge, che sarà portato al prossimo Consiglio dei Ministri, e delle
Linee guida dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, già pronte ma sospese dal Governo in attesa del decreto, che potrebbe ancora apportare modifiche alla nuova legge.
Appaltatori, nei rapporti con la Stazione appaltante ed anche nei rapporti con i
Subappaltatori e con i
tutti gli operatori economici che partecipano all’esecuzione dell’appalto.
E valgono anche per i
Concessionari di finanziamenti pubblici. Inoltre,
mentre l’art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari appare riferito ai soli contratti pubblici, gli articoli 4 e 5, in mancanza di riferimenti ai soli contratti pubblici, dovrebbero essere di applicazione generale,
anche per i contratti ed i cantieri privati.
disciplina transitoria, differenziata per nuovi e vecchi contratti, nonché possibili modifiche alla Legge 136, in particolare riferimento alle indicazioni dei codici CUP (codice unico di progetto) e CIG (codice identificativo della gara), nonché per gli strumenti di pagamento.
contratti stipulati prima e dopo il 7 settembre 2010 – data di entrata in vigore della legge: per i nuovi contratti la legge è immediatamente operativa, mentre per i contratti stipulati in precedenza è possibile un periodo transitorio per l’adeguamento.
la norma in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3) si applica solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari
vieta il ricorso alla modalità di pagamento per contanti e prevede
l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via elusiva, alle commesse pubbliche.
anche un conto corrente già esistente, che può essere utilizzato anche per operazioni che non riguardino solo le commesse pubbliche,
purché ci si conformi a tutte le condizioni normative previste dalla nuova legge.
comunicare alla Stazione appaltante,
entro 7 giorni dall’apertura, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi dell’art. 6, l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00.- a 3.000,00.- euro.
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito, altresì, della
clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
conti correnti dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Tale bonifico deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione Appaltante.
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senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. |
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su un conto corrente non dedicato o senza impiegare lo strumento del conto corrente bancario o postale |
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per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale. Ai sensi dell’art. 6, il reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito.
art. 4 – Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
indicare nella bolla di consegna del materiale (D.D.T). anche il
numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
art. 5 – Identificazione degli addetti nei cantieri (Tesserino di riconoscimento)
data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Si ritiene che per gli appalti pubblici debba essere inserito il
numero e la data di autorizzazione al subappalto.
fotografia, le proprie generalità e l’indicazione del committente.