Legge 136/2010 Piano straordinario contro le mafie

Sono in vigore dal 7 settembre le novità introdotte dalla Legge 136 dd. 13.08.2010, ma ancora in attesa del Decreto Legge, che sarà portato al prossimo Consiglio dei Ministri, e delle Linee guida dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, già pronte ma sospese dal Governo in attesa del decreto, che potrebbe ancora apportare modifiche alla nuova legge.

Gli obblighi si applicano agli Appaltatori, nei rapporti con la Stazione appaltante ed anche nei rapporti con i Subappaltatori e con i tutti gli operatori economici che partecipano all’esecuzione dell’appalto. E valgono anche per i Concessionari di finanziamenti pubblici. Inoltre, mentre l’art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari appare riferito ai soli contratti pubblici, gli articoli 4 e 5, in mancanza di riferimenti ai soli contratti pubblici, dovrebbero essere di applicazione generale, anche per i contratti ed i cantieri privati.

Da più parti è stata sollevata l’opportunità di sospendere la normativa, quantomeno nell’attesa di nuove indicazioni operative, ma attualmente sembra essere valutata solamente una disciplina transitoria, differenziata per nuovi e vecchi contratti, nonché possibili modifiche alla Legge 136, in particolare riferimento alle indicazioni dei codici CUP (codice unico di progetto) e CIG (codice identificativo della gara), nonché per gli strumenti di pagamento.

E’ allo studio degli uffici legislativi una disciplina che distingua tra contratti stipulati prima e dopo il 7 settembre 2010 – data di entrata in vigore della legge: per i nuovi contratti la legge è immediatamente operativa, mentre per i contratti stipulati in precedenza è possibile un periodo transitorio per l’adeguamento.

Il Ministero dell’Interno, con nota del 9 settembre scorso, ha attualmente precisato che la norma in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3) si applica solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Nessuna indicazione è invece pervenuta per gli altri articoli della legge. Pertanto, nell’attesa di maggiori informazioni, possiamo segnalare gli articoli che rilevano in materia di appalti:

art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La normativa, finalizzata a contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, vieta il ricorso alla modalità di pagamento per contanti e prevede l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via elusiva, alle commesse pubbliche.

Si ritiene possa essere utilizzato anche un conto corrente già esistente, che può essere utilizzato anche per operazioni che non riguardino solo le commesse pubbliche, purché ci si conformi a tutte le condizioni normative previste dalla nuova legge.

E’ necessario comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni dall’apertura, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi dell’art. 6, l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00.- a 3.000,00.- euro.

In tutti i contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori ed anche nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

E’ inoltre previsto che l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Tutti i movimenti finanziari (sia in entrata che in uscita) relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Tale bonifico deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione Appaltante.

In particolare, la norma prevede che:

Ai sensi dell’art. 6, le sanzioni previste sono:

La norma precisa che, qualora per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale. Ai sensi dell’art. 6, il reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito.

art. 4 – Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, è previsto l’obbligo di indicare nella bolla di consegna del materiale (D.D.T). anche il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

art. 5 – Identificazione degli addetti nei cantieri (Tesserino di riconoscimento)

Il tesserino di riconoscimento degli addetti operanti in cantiere, oltre alla fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro deve indicare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Si ritiene che per gli appalti pubblici debba essere inserito il numero e la data di autorizzazione al subappalto.

Nel caso di lavoratori autonomi, che effettuino la prestazione in un luogo di lavoro in cui si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, il tesserino di riconoscimento deve riportare la fotografia, le proprie generalità e l’indicazione del committente.

Si segnalano, da ultimo, tra gli articoli rilevanti in materia di appalti:

– art. 9, che modifica la pena del reato di turbata libertà degli incanti,

– art.10, che modifica il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente,

– art.13 sulla Stazione unica appaltante .

 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.09.2010

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REFERENTE

Marzia Albasini
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