Legge di Bilancio 2021: le novità per i datori di lavoro

La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020  prevede numerosi interventi in materia di lavoro.

Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1 formato da 1150 commi. Si riportano, di seguito, le principali novità per i datori di lavoro.

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali sui redditi da lavoro dipendente viene stabilizzata dal 1°gennaio 2021 la detrazione aggiuntiva per i titolari di reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, l’ex bonus Renzi, sarà, quindi, affiancato dall’ulteriore detrazione fiscale sui redditi ricompresi nel range da 28.000 a 40.000 euro.

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35

L’art. 1 comma 10 modifica – per il biennio 2021 e 2022 – la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

Viene previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 36 anni d’età e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

I commi da 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettu

ate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.

Congedo paternità

Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale ed il comma 363 eleva da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.

Lavoratori rimpatriati

Il comma 50 estende a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e, al 31 dicembre 2019 beneficia del regime per i “lavoratori rimpatriati”, esclusi gli sportivi professionisti, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi di imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari – a seconda dei requisiti posseduti – pari al 10% ovvero al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. Questa va espressa secondo le modalità definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Proroga CIG Covid

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Il comma 306 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Lavoratori fragili

Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Bonus formazione 4.0

Viene rinnovato anche il credito d’imposta formazione 4.0, che viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 ed esteso alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.

Per informazioni e chiarimenti

DATA DI PUBBLICAZIONE

04.01.2021

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