Legge di stabilità 2012 – Novità in materia di lavoro

1.
ACQUISIZIONE DI UFFICO DEL DURC (art. 15, comma 1)
La norma stabilisce che tutte le informazioni oggetto del DURC sono acquisite d’ufficio dalla pubblica amministrazione, che provvederà, entro il termine massimo di trenta giorni, ai relativi accertamenti per mezzo di appositi uffici.
2.
APPRENDISTATO, CONTRATTO DI INSERIMENTO DONNE, PART TIME, TELELAVORO, INCENTIVI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 22)
Apprendistato (comma 1) Il comma 1 della norma interviene in materia di apprendistato introducendo uno sgravio contributivo che va ad aggiungersi al regime contributivo agevolato già previsto dalla normativa vigente. In particolare, la norma riconosce, con riferimento ai contratti di apprendistato stipulati tra il
1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente ai casi in cui il datore abbia un numero di dipendenti inferiore o uguale a 9.
La disposizione specifica, poi, che tale sgravio contributivo è riconosciuto solo per i primi tre anni di contratto, ferma restando la contribuzione del 10% per gli anni successivi al terzo. In ordine alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, si ricorda che l’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, da un lato ha elevato la contribuzione al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e, dall’altro, ha previsto che per i datori che occupano fino a 9 addetti l’aliquota è pari all’1,5% nel primo anno e al 3% nel secondo anno. L’ultimo periodo del comma 1 introduce, invece, una prima modifica al D.Lgs. n. 167/2011 in ordine alla disciplina del recesso al termine del periodo di apprendistato per i lavoratori in mobilità. La norma stabilisce, infatti, che all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167 le parole “
lettera i)” sono sostituite da “
lettera m)”. In questo modo il Legislatore chiarisce che al termine del periodo di apprendistato che riguarda i lavoratori in mobilità la disciplina del recesso è in deroga alla previsione generale. Conseguentemente, per tale categoria di lavoratori non si applica l’art. 2118 c.c. (
recesso ad nutum), bensì le disposizioni di cui alla legge n. 604/66 che legittimano il recesso solo per giusta causa o giustificato motivo.
Il secondo periodo del comma 1, infine, incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un punto percentuale l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e la corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche. Attività di formazione in apprendistato (comma 2) Il comma 2 dell’art. 22 disciplina il finanziamento delle attività di formazione professionale nell’esercizio dell’apprendistato. In particolare, la norma prevede che a decorrere dal 2012 il Ministero del lavoro destinerà annualmente, con proprio decreto, nell’ambito delle risorse del Fondo per l’occupazione, una quota non superiore a 200 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato. Il 50% di tali risorse sarà destinato, in via prioritaria, alle attività di formazione svolte nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato). Si ricorda che l’art. 1, comma 35, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) aveva stanziato, per il 2011, 100 milioni di euro per le attività di formazione in apprendistato, di cui il 20% destinato prioritariamente all’attuazione dell’apprendistato in diritto – dovere e dell’apprendistato di alta formazione. La norma, quindi, da un lato si pone in continuità con i precedenti interventi normativi in materia, e dall’altro destina maggiori risorse alle tre tipologie di apprendistato, nell’ottica di rilanciare e favorire l’utilizzo del contratto di apprendistato quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Contratto di inserimento (comma 3) Il comma 3 dell’articolo in oggetto modifica la procedura per l’individuazione delle lavoratrici rientranti nell’ambito di applicazione del contratto di inserimento, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003, confermando i criteri soggettivi già vigenti per l’individuazione delle lavoratrici:
  • mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e
  • residenza in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile.
La norma stabilisce che l’individuazione delle suddette aree geografiche, nonché di quelle in cui trovano applicazione gli incentivi di cui all’art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, avvenga in via preventiva: il relativo decreto ministeriale, infatti, deve essere emanato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (negli anni passati la determinazione delle aree territoriali è avvenuta con decreto emanato nello stesso anno di quello di riferimento). La disposizione contiene, poi, una norma transitoria per gli anni 2009 – 2012, con riferimento ai quali si stabilisce che l’individuazione delle aree geografiche in cui è possibile assumere donne con contratto di inserimento è effettuata con decreto del Ministero del lavoro da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge: l’ultimo decreto emanato ai sensi dell’art. 54, infatti, risale al 2008 (D.M. 13 novembre 2008). Lavoro a tempo parziale (comma 4) Intervenendo in materia di contratto di lavoro part-time il Legislatore abroga le lettere a) e b) del comma 44 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 che hanno modificato alcune norme del Testo Unico in materia, il D.Lgs. n. 61/2000. Dalla abrogazione della lettera a) consegue che, da ora in avanti, il datore di lavoro ed il lavoratore possono legittimamente stipulare un patto relativo a clausole flessibili e/o elastiche, sia all’atto di assunzione che in un secondo momento, anche se il contratto collettivo di riferimento nulla ha previsto in proposito. A seguito dell’abrogazione della lettera b), invece, il periodo legale di preavviso cui ha diritto il lavoratore che viene chiamato a svolgere la prestazione in forza di una clausola elastica o flessibile è ridotto da 5 a 2 giorni lavorativi, salvo diverse intese tra le parti a livello individuale. A tal proposito si rileva che devono ritenersi legittimi anche patti volti a stabilire un periodo più breve. Tale ultima disposizione ha un effetto immediato nei confronti di quei contratti collettivi artigiani che prevedono un periodo di preavviso di almeno 5 giorni lavorativi: è questo il caso, ad esempio, del CCNL Area Meccanica stipulato il 16 giugno 2011. Nulla è modificato, invece, con riferimento alle maggiorazioni previste per le ore di lavoro prestate nel rispetto delle predette clausole, che pertanto restano confermate nelle misure stabilite dai contratti collettivi artigiani. Telelavoro (comma 5) Il comma 5 contiene alcune misure volte a favorire il ricorso al telelavoro, prevedendo: – il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 53/2000 (conciliazione dei tempi di vita e lavoro) anche in caso di telelavoro; – la possibilità di assolvere agli obblighi del collocamento obbligatorio dei disabili anche utilizzando le modalità del telelavoro; – il reinserimento dei lavoratori in mobilità anche per il tramite di attività svolte in forma di telelavoro. Detassazione e decontribuzione (comma 6) La disposizione, nel confermare l’attuale regime in materia di detassazione e decontribuzione di cui all’art. 26 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, amplia la platea dei soggetti collettivi di parte sindacale legittimati a stipulare gli accordi territoriali o aziendali. In particolare, la norma stabilisce che lo sgravio contributivo è riconosciuto, oltre che agli accordi aziendali o territoriali sottoscritti dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, anche agli accordi sottoscritti dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. E’ stato quindi abrogato il periodo dell’articolo 26 del D.L. n. 98/2011 che faceva riferimento ai
contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

DATA DI PUBBLICAZIONE

29.11.2011

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