Legge182/2025 – Modifiche in materia di diritto d’autore sulle fotografie
| Informiamo che l’art. 47 della Legge 182 del 2 dicembre 2025 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” ha modificato e sostituito l’articolo 92 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore). |
| Per effetto di tale modifica, in vigore dal 18 dicembre p.v., la protezione connessa e il diritto esclusivo sulle “fotografie semplici” (cioè immagini prive di “carattere creativo”, non “opere fotografiche”) sarà portato da 20 a 70 anni dalla produzione.
Sostanzialmente, una fotografia “semplice” – che secondo la normativa precedente dopo 20 anni sarebbe diventata da limiti di uso esclusivo resterà soggetta a restrizioni fino a 70 anni, nel corso dei quali il titolare dei diritti manterrà il “diritto esclusivo” sull’utilizzazione economica della fotografia, ovvero potrà autorizzare o vietare riproduzione, diffusione, distribuzione, sfruttamento, come con le opere creative.
L’obiettivo del legislatore
L’obiettivo del legislatore è quello di valorizzare il fotografo anche quando la foto non raggiunge gli standard di creatività per essere un’opera d’ingegno (cioè per essere “opera fotografica”), dal momento che la distinzione tra “fotografia creativa” e “fotografia semplice” può apparire in alcuni casi superata o troppo netta. Tale provvedimento – sul quale Confartigianato Fotografi era stata audita il 6 maggio 2025 dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati – è tuttora all’esame di detta Commissione. |