Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: le novità
non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi:
dell’articolo 2 del Dpr 21 dicembre 1996 n. 696 (es. cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; ecc.);
del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento)
del D.M. 27 ottobre 2015; (servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione);
trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
fino al 31 dicembre 2019, le operazioni
collegate e connesse, nonché le operazioni
marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (sono marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018);
bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (es. cessioni a bordo delle navi da crociera).
registro corrispettivi.
stabilisce l’esonero fino al 31 dicembre 2019 per tutte le altre operazioni di cui all’articolo 22 Dpr 633/72 i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno percento del volume di affari dell’anno 2018e che quindi potranno continuare ad essere documentati con ricevute fiscali o scontrini fiscali.