Min. Lavoro: rilascio del DURC e modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa

Durc per lavori edili pubblici e privati ed acquisizione d’ufficio Nell’ambito dei lavori pubblici le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il Documento, sia in forza dell’art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009, in base al quale
“in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”), sia in forza dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 (in base al quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”).
Inoltre, in forza dell’art. 14, comma 6 bis, del D.L. n. 5/2012
“nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva” con le modalità di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Pertanto le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC non solo nell’ambito dei lavori pubblici, ma anche nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi dell’art. 90, lett. c), del decreto legislativo n. 81/2008. Si precisa che è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati. Ciò è previsto dall’art. 90, comma9, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008 che richiede, da parte del committente o del responsabile dei lavori privati, alcuni adempimenti – peraltro presidiati penalmente – concernenti la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche attraverso l’acquisizione del DURC. In tali casi, nel rilasciare il Documento, gli Istituti e le Casse edili devono attenersi a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, che ha stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Diversamente per quanto concerne l’acquisizione del DURC da parte dell’amministrazione concedente prevista dall’art. 90, comma 9, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, in base alla previsione del precitato art. 14, comma 6 bis, del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, l’acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d’ufficio dalla medesima amministrazione. Ambito dei lavori privati in edilizia e sostituzione del DURC con un’autocertificazione In ordine alla sostituibilità del DURC con un’autocertificazione il Ministero del Lavoro si era già espresso con nota del 16 gennaio c.a. prot. n. 619, chiarendo che il documento, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di “autocertificazione” secondo quanto dispone in via generale ilD.P.R. n. 445/2000. La regolarità contributiva non può, infatti, ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere
“oggetto di sicura conoscenza”, così come avviene per gli
“stati, qualità personali e fatti” che, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto
“elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona”.
Cosa del tutto diversa, dunque, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce una mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione, ma un’attestazione degli Istituti e delle Casse edili circa la
“correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall’applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”.
Fermo restando quanto sopra, appare tuttavia possibile per l’impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore. In tal senso si ricorda l’art. 38, comma 1, lett. i. del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011 (conv. da L. n. 106/2011) secondo il quale
“per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house, i soggetti contraenti possano produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento unico di regolarità contributiva, Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.
Per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell’art. 71 potranno, dunque, essere effettuata tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione. Validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Il DURC, anche nell’ambito pubblico, ha validità trimestrale. Al riguardo il Ministero del Lavoro aveva già fornito indicazioni nella circolare 35/2010, secondo la quale, fra l’altro:
  • nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisto un DURC per ciascuna procedura; tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto; analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta; in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (purché non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula);
  • per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative ai contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
  • il DURC deve essere richiesto anche nel caso di “appalti” relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto.
DURC e Casse edili abilitate Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 12 del 1°giungo c.a., che nella nota del 2 maggio c.a., ricorda alle stazioni appaltanti di tenere esclusivamente conto di certificazioni rilasciate da Casse edili abilitate al rilascio del DURC e che pertanto rispettano i requisiti indicati dal Legislatore. Eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, non possono in alcun modo sostituirsi al DURC, ancorché dette Casse edili abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.06.2012

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