Modalità di cessione del credito spettante per gli interventi di riqualificazione energetica

Il Provvedimento del 19 aprile 2019, protocollo n. 100372/2019, dell’Agenzia delle Entrate rende possibile la cessione dell’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari e definisce le modalità operative per il trasferimento del beneficio. La cessione del credito è possibile per le spese sostenute nel 2018 e nel 2019 e può essere effettuata in favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi ovvero di altri soggetti privati, collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, e solo per i soggetti che si trovano nella no tax area anche a banche e a intermediari finanziari. Vediamo nel dettaglio, le modalità operative per effettuare la cessione. Ambito soggettivo Il provvedimento chiarisce che i soggetti beneficiari della detrazione, possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore: 1. dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013; 2. di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione; 3. di istituti di credito e intermediari finanziari ma in tal caso solo per i soggetti che si trovano nella no tax area. Attenzione: è esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche. Credito cedibile Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. In particolare il provvedimento chiarisce che riguarda la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta deve essere calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori e, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore. Attenzione: Se il credito d’imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa deve essere comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta. Anche il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito, ma solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Adempimenti per la comunicazione dei dati della cessione del credito La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Nella comunicazione devono essere indicati: 1. la denominazione e il codice fiscale del cedente; 2. la tipologia di intervento effettuata; 3. l’importo complessivo della spesa sostenuta; 4. l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante); 5. l’anno di sostenimento della spesa; 6. i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica; 7. la denominazione e il codice fiscale del cessionario; 8. la data di cessione del credito; 9. l’accettazione dello stesso da parte del cessionario; 10. l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre. I contribuenti che si trovano nella no tax area devono inoltre dichiarare che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni ivi indicate. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione altresì le seguenti modalità alternative di comunicazione: 1. l’invio per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modulo allegato al provvedimento; 2. l’invio tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario. Attenzione: il mancato invio della comunicazione di cui ai punti precedenti rende inefficace la cessione del credito. Nota bene: Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 i dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari devono essere comunicati dal 7 maggio al 12 luglio 2019. Successivamente l’Agenzia delle Entrate renderà visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario. Qualora il cessionario dovesse effettuare un’eventuale successiva cessione totale o parziale, del credito ricevuto, la relativa comunicazione dovrà essere inviata a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nota bene: La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, può essere effettuata a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso. Utilizzo del credito d’imposta in compensazione A decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, il cessionario lo potrà utilizzare in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Attenzione: Il credito d’imposta attribuito sarà ripartito in dieci quote annuali e non deve essere stato oggetto di successiva cessione. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Attenzione: La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Controlli Si procederà al recupero del credito nei confronti dei soggetti cedenti, maggiorato di interessi e sanzioni, nei seguenti due casi: – qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta; – qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario.

DATA DI PUBBLICAZIONE

02.05.2019

CONDIVIDI LA NOTIZIA