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25.11.2014

Somministrazione irregolare, distacco illecito e «lavoro nero» – Chiarimenti

Con l’interpello di data 7 novembre 2014, n. 27, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito avanzato dalla Confimi Impresa in merito alla corretta interpretazione degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4-bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito. In dette ipotesi, precisa il Ministero, non si applica la maxi sanzione per lavoro nero né il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e neppure le sanzioni legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro; ciò, in quanto esiste una «tracciabilità» dell’esistenza dei rapporti di lavoro che fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro nero tout court. L’istante, infatti, ha chiesto di chiarire se nelle ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito si possa riscontrare anche la fattispecie del «lavoro nero» per l’applicazione della maxisanzione di cui alla L. n. 183/2010, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/ 2008. Preliminarmente, il Ministero ricorda che l’art. 18, comma 5-bis del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, se manca la forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, mentre, in caso di distacco illecito, ai sensi del citato art. 30, comma 4-bis, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale ex art. 414, cod. proc. civ., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In base a quanto esposto, quindi, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è sempre «automatica», potendo dipendere dalla iniziativa del primo di ricorrere al giudice. Ciò, in particolare, avviene nei casi di somministrazione irregolare - ossia quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) - ovvero, come già chiarito, quando il distacco sia «illecito», quindi avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 30 del decreto in parola che introduce i noti requisiti dell’interesse e della temporaneità del distacco. Ferme restando le specifiche misure sanzionatorie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, spiega il Ministero, l’effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale utilizzato in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito con la conseguenza, in entrambi i casi, che tutti gli atti compiuti dal somministratore - distaccante per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. In questi casi, di conseguenza, è da ritenersi esclusa «in radice» la possibilità di applicare le sanzioni per lavoro «nero» e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Al di là delle ipotesi descritte si ritengono comunque inapplicabili dette sanzioni anche nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia nullo per assenza di forma scritta e nelle ipotesi in cui il distacco sia illecito e ad esso non segua l’iniziativa giudiziale del lavoratore, trattandosi, in entrambi i casi, di fattispecie autonome del tutto distinte e peculiari, in quanto presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore. Tale elemento determina una peculiarità della fattispecie a cui corrisponde una specifica disciplina sanzionatoria essendo il bene giuridico tutelato diverso da quello presieduto dalle sanzioni per lavoro «nero » o da quelle legate all’assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. In tali ipotesi, peraltro, esiste una «tracciabilità» dell’esistenza del rapporto di lavoro ed anche dei relativi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni, fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro «nero» tout court. Con l’ulteriore conseguenza, conclude il Ministero, della impossibilità di applicare sia le sanzioni per somministrazione e distacco illecito, sia quelle per lavoro «nero» o legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro o del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. ____________________ Riferimenti per la notizia: Read more

21.11.2014

Mancato versamento iva, sparisce il reato!

E’ prossima l’abolizione del reato per mancato versamento dell’iva. L’ipotesi è quella in cui il contribuente dichiara regolarmente la propria posizione debitoria al Fisco ma non riesce a farvi fronte (non stiamo quindi parlando di evasione ma di mancato versamento in genere per difficoltà finanziarie; tra l’altro spesso accade che quest’iva a debito non sia ancora stata incassata dall’imprenditore). Se il mancato pagamento supera i 50.000 ad oggi l’Agenzia procede, tramite Equitalia al recupero forzoso delle somme dovute ma in più effettua una segnalazione (obbligatoria) alla Procura della Repubblica in quanto l’omissione riveste anche la caratteristica di reato. Tale grave appendice penale andrà tra poco a sparire. Analoga conseguenza penale si ha per coloro che non versano le ritenute fiscali per importi sopra i 50.000€ (rilasciando le certificazioni ai percipienti, dipendenti, collaboratori, professionisti). In tale ipotesi il reato permarrà; peraltro la situazione è più grave se si considera che il dipendente o professionista si avvale della certificazione per ridurre o annullare il proprio debito d’imposta mentre lo Stato non ha incassato nulla. E’ necessario considerare che, agli occhi del legislatore, tali ritenute sono denaro del percipiente che viene illecitamente trattenuto dall’imprenditore. In tali ipotesi è più saggio che l’imprenditore in difficoltà valuti se è in grado di pagare il compenso (o la retribuzione) e anche le ritenute; se non è in grado è meglio fermarsi e non pagare nulla in modo da non far nascere il debito per ritenute. Read more

20.11.2014

Imu terreni montani: attenzione al 16 dicembre

I terreni agricoli e collinari sono esenti da Imu. Tale esenzione risale alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 che riportava l’elenco di tutti i Comuni italiani considerati montani (per intenderci l’elenco comprende anche Trieste, Palermo, Torino, Roma, Sorrento e Messina). L’esenzione riguarda anche tutti i terreni agricoli della Provincia di Trento. L’art. 22del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha previsto la revisione di questo elenco con decorrenza dal 2014. La revisione ha lo scopo di ridurre l’esenzione e procurare al Governo 350 milioni di euro necessari a finanziare parte del bonus degli 80 euro in busta paga. La revisione deve avvenire con apposito decreto ministeriale che sta per essere emanato. Tale elenco restringerà i comuni con terreni esenti da 3.524 attuali a 1.578. Sulla base delle informazioni oggi disponibili pare che: · i terreni agricoli sotto i 281 metri (es. Trento e Rovereto) pagheranno l’Imu; · i terreni agricoli compresi tra i 281 metri e i 600 metri pagheranno l’Imu salvo per quelli coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. · I terreni agricoli siti nei comuni sopra i 600 metri manterranno l’esenzione. Per determinare l’altitudine fa fede quella del centro del Comune (e non il singolo terreno). Il problema è che l’Imu dovuta è quella del 2014 per cui sarà necessaria una corsa per fare i calcoli e consentire di effettuare il pagamento entro il 16.12. 2014. Sarà forse l’ultimo colpo di coda dell’Imu nella Provincia di Trento dove l’imposta, dal 2015, sarà sostituita dall’Imis. Read more

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