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01.10.2014

La Concessionaria Dorigoni ha accolto il IV° anno di Tecnico Riparatore di veicoli a motore

Il 1° ottobre scorso è iniziato il corso del IV anno di diploma professionale per Tecnici Riparatori di veicoli a motore del CFP Enaip di Villazzano. Si è trattato di un inizio speciale però, in quanto è avvenuto presso la sede della Concessionaria Dorigoni di Trento. Ad accogliere gli studenti in azienda sono stati Michele Dorigoni (titolare) e Michele Franceschini (Service Manager), i quali hanno fatto una panoramica di ciò che risulta fondamentale per offrire servizi qualificati, mantenere la fiducia del cliente e distinguersi. Diego Freo, Direttore del CFP Enaip di Villazzano, ha voluto precisare l’importanza di questa tipologia di corsi ormai consolidati nel tempo e che, per quanto riguarda la progettazione, sono il frutto di un accordo di collaborazione con la patnership delle più importanti associazioni di categoria della provincia di Trento e delle più significative realtà aziendali sul territorio. In seguito, sono intervenuti una serie dei rappresentanti della partnership di progetto. Tra quest'ultimi anche il presidente Roberto De Laurentis che ha voluto incoraggiare i ragazzi a darsi degli obiettivi alti per poi riuscire ad inserirsi nel mondo del lavoro che è sempre più selettivo e complesso. Il Coordinatore del percorso formativo del CFP, Dario Pedrotti, ha poi presentato agli allievi il calendario delle attività previste per l’anno formativo, le caratteristiche più significative delle finalità generali e dei risultati dell’apprendimento, il processo di lavoro caratterizzante la figura professionale di Tecnico. Nel corso della mattinata inoltre, sono state comunicate le aziende che hanno dato la loro disponibilità ad ospitare i ragazzi per lo svolgimento della formazione aziendale e gli abbinamenti allievi-azienda/e. Infine, è seguita la visita ai vari reparti aziendali soffermandosi sulle caratteristiche e ruoli dei protagonisti impiegati nelle varie funzioni. Read more

30.09.2014

IVA e crisi d’impresa: un salvataggio dalla Cassazione!

Il mancato versamento di iva (regolarmente dichiarata) per un importo annuo superiore a 50.000€ espone l’imprenditore non solo al recupero coattivo della somma ma anche ad un procedimento penale. In genere non si tratta di evasione ma di mancato versamento nel senso che il contribuente dichiara il proprio debito nella dichiarazione annuale ma non riesce a farvi fronte. La Cassazione con una recente sentenza ha ritenuto che in casi particolari l’imprenditore possa non essere condannato. “In caso di crisi finanziaria, non scatta la condanna per l’omesso versamento dell’Iva quando l’imprenditore è stato assolutamente impossibilitato a pagarla e non ha privilegiato gli altri creditori rispetto al fisco”. Questo è quanto ha affermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 37301 del 9 settembre 2014. L’imputato aveva espressamente dimostrato l'assoluta irreperibilità di risorse economiche cercando di ripianare i debiti contratti, dapprima, con risorse di altre società e, poi, impiegando denaro di sua personale disponibilità e aveva, altresì, rilevato che il debito Iva non era l'unico che la società aveva nei confronti dell'Erario, ma era l'unico rimasto insoluto: a fronte di una tale tesi difensiva, che tendeva, evidentemente, a escludere l'intento di privilegiare altre classi di creditori piuttosto che il fisco. La Cassazione, dunque, prendendo atto della crisi finanziaria, afferma che non è perseguibile penalmente l’imprenditore che abbia omesso il versamento dell’Iva a causa di una grave crisi di liquidità determinata da circostanze eccezionali e non prevedibili, ossia da cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non addebitabili. Sulla stessa linea la sentenza della Cassazione n. 5467 del 4 febbraio 2014) laddove si afferma che sono ipotizzabili casi in cui è possibile invocare l’assenza di dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligazione tributaria. A tali fini è tuttavia necessario provare che l’improvvisa crisi economica non sia imputabile all’imprenditore e che la stessa non possa essere fronteggiata tramite il ricorso a idonee misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. Altrettanto rilevante, infine, in materia di esclusione della responsabilità penale per omessi versamenti Iva dovuti a crisi di liquidità, è la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 15176 del 3 aprile 2014 che ha stabilito che: “Non è punibile per mancato pagamento dell’Iva l’imprenditore che ha una crisi di liquidità dovuta al ritardo nel saldo da parte dei clienti”. Read more

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