Niente Green pass per acconciatori e centri estetici

Lo chiarisce il Decreto Legge 175 del 23 luglio

Come ormai noto, il Decreto Legge 175 del 23 luglio delibera che dal 6 agosto p.v., l’accesso a determinate attività potrà avvenire solo previa esibizione del cosiddetto “Green pass”.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessate dal provvedimento saranno dunque tenuti a verificare che i propri clienti rispettino le prescrizioni, tenendo presente che, in caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative con multe  da 400 a 1000 euro, sia per gli utenti che per gli esercenti.

Qualora la violazione fosse rilevata per più di tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe anche essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Confartigianato Benessere precisa tuttavia che tale misura non riguarda parrucchieri ed estetisti, mentre sono soggetti a tale previsione i centri benessere.

La Presidente Tiziana Chiorboli sottolinea che, mentre i parrucchieri non saranno coinvolti dal provvedimento, i centri estetici potrebbero trovarsi in difficoltà a causa di sovrapponibilità con il settore dei centri benessere, che sarà invece direttamente interessato. Nel caso di controlli, si consiglia pertanto di fare capo al codice attività, tenendo presente che il decreto legge prevede l’obbligo di verifica del possesso di Green pass tutti per tutti i centri benessere (Codice Attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di accesso da parte di un utente per il solo trattamento estetico), mentre risultano di fatto esclusi dall’obbligo i centri estetici (Codici Attività 96.02.02 ).

Precisiamo infine che, Confartigianato ha presentato un emendamento con l’obiettivo di chiarire che solo la pubblica autorità (e non le imprese) è responsabile della verifica dell’identità di chi accede alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il Green Pass.

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

05.08.2021

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REFERENTE

Andrea Paissan
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