Normativa ambientale
Decreto rifiuti
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116
Novità importanti
Il 26 settembre è entrato in vigore il Decreto Rifiuti (Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116), apportando importanti modifiche anche alla normativa in tema di ambiente, attualmente disciplinata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152 “Testo Unico Ambientale”.
Per gli Artigiani e le Piccole imprese è un’importante vittoria: sono state recepite le indicazioni e le richieste di Confartigianato in tema di:
- tracciabilità dei rifiuti
- assimilabilità dei rifiuti speciali e professionali ai rifiuti urbani
- semplificazione degli adempimenti e abbattimento della burocrazia.
Battaglie storiche dell’Associazione Artigiani, ora hanno finalmente trovato in parte una soluzione, mentre permangono ancora parecchie questioni irrisolte, sulle quali speriamo venga fatta al più presto chiarezza.
Nel frattempo, ecco le novità principali:
Sistema di tracciabilità dei rifiuti
ARTICOLO 188-BIS
- Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà composto dalle procedure e dagli strumenti di tracciabilità attualmente in essere (registro e formulario), che saranno integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” per brevità R.E.N.T.R.I..
- Il R.E.N.T.R.I. sarà gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori ambientali
- Le modalità di organizzazione e funzionamento, d’iscrizione da parte dei soggetti obbligati o di coloro che vi aderiranno in maniera volontaria, la compilazione, la vidimazione e la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, sono demandate ad un successivo decreto ministeriale.
N. B.
- Il nuovo registro elettronico dovrebbe essere ultimato per giugno 2021.
- La governance del sistema sarà in capo direttamente al Ministero dell’Ambiente
- Sarà utilizzata la piattaforma elettronica già collaudata di Unioncamere
- Le Associazione di Categoria avranno la possibilità di fornire servizi di assistenza alle imprese per l’iscrizione e per la compilazione del registro utilizzando gli attuali strumenti gestionali.
Registro cronologico di carico e scarico rifiuti
ARTICOLO 190
Tenuta
I soggetti obbligati alla tenuta del registro sono rimasti pressoché invariati e sono i seguenti:
-
- trasportatori professionali di rifiuti
- commercianti e intermediari senza detenzione
- imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
- imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali e dall’attività di recupero rifiuti.
Non sono obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico:
- Imprese produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti
- servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
- servizi degli istituti di bellezza
- servizi di manicure e pedicure
- attività di tatuaggio e piercing
Aggiornamento tramite Associazione Artigiani
Sono raddoppiate le quantità massime di rifiuti prodotti (20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 4 tonnellate di rifiuti pericolosi) affinché l’aggiornamento del registro possa avvenire con cadenza mensile (e non ogni 10 giorni come negli altri casi) tramite l’Associazione Artigiani.
Conservazione
- Per le aziende, i tempi di conservazione del registro sono stati ridotti a 3 anni rispetto ai 5 della normativa precedente
- Per le discariche la conservazione è obbligatoria a tempo indeterminato.
Nuova tipologia di registri
Gli attuali registri di carico e scarico possono continuare ad essere utilizzati in attesa del decreto ministeriale che definirà il nuovo modello di carico e scarico.
Trasporto rifiuti
ARTICOLO 193
L’articolo 193 sul trasporto dei rifiuti è stato completamente riscritto:
Formulario
E’ prevista la definizione di un nuovo modello di formulario. Fintanto che non sarà disponibile, possono continuare ad essere utilizzati i modelli attualmente in uso.
Trasmissione copia
E’ stata mantenuta la possibilità di trasmissione della quarta copia del formulario mediante PEC.
Tempistica di conservazione
Passa da cinque a tre anni.
Modalità di vidimazione
In alternativa alle modalità di vidimazione, è prevista la possibilità di acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio che permetterà di scaricare il format del formulario e di identificarlo con un numero univoco (ad oggi l’applicazione non è ancora disponibile).
Stazionamento dei veicoli
La disciplina degli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto è stata estesa anche alle altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto ed il termine di 48 ore è stato ampliato a 72 ore.
Responsabilità
In tema di responsabilità delle singole figure della filiera, in ordine ai dati inseriti nel formulario, è stato precisato che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza e che il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario d’ identificazione dal produttore o dal detentore.
Movimentazione dei rifiuti sanitri
É stato chiarito che la movimentazione dei rifiuti derivanti dalle attività di assistenza sanitaria domiciliare non è soggetta a formulario d’identificazione e ad iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, in quanto il rifiuto si intende prodotto presso la sede dell’operatore o della struttura sanitaria.
Regime semplificato
É stato definito un regime semplificato per il trasporto di:
- rifiuti derivanti da piccoli interventi edili
- attività di manutenzione incluse le attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione o di sanificazione
É consentita la movimentazione di tali rifiuti, in alternativa al formulario di trasporto, con un DDT, che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del rifiuto, in caso di controllo nella fase di trasporto.
La movimentazione del materiale tolto d’opera, possa essere effettuata con un DDT, fino alla sede aziendale dove possono essere svolte le opportune verifiche tecniche per valutare quale sia riutilizzabile e quale da avviare alla gestione come rifiuto.
Deposito temporaneo
ARTICOLO 185-BIS
Prima della raccolta
Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta nel rispetto delle seguenti condizioni:
- nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero l’area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
- esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
- per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.
Il limite volumetrico (complessivamente 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi) raggiunto il quale i rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento è rimasto invariato, così come il limite temporale di 3 mesi alternativo (a scelta del produttore) alla condizione volumetrica sopra descritta: le piccole imprese artigiane che non raggiungono i sopra citati limiti volumetrici non potranno tenere in deposito temporaneo i rifiuti per più di un anno.
Responsabilità gestione rifiuti
ARTICOLO 188
L’articolo è stato riscritto per tener conto dei contenuti riportati nell’articolo 15 della Direttiva 851/2001.In particolare:
Responsabilità del produttore o del detentore
Viene esclusa quando:
- avviene il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta
- avviene il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento.
Attestazione di avvenuto smaltimento
- L’articolo riporta la disciplina inerente l’attestazione di avvenuto smaltimento da parte dei titolari degli impianti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare ai fini della esclusione della responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto smaltimento.
- Fino alla definitiva entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità, è opportuno che il produttore che avvierà a smaltimento i rifiuti (e non a recupero) richieda il rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento. Tale disposizione rimarrà in vigore fino alla definitiva entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità.