Nuove regole per la classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose: cosa cambia?
Ci sono nuovi su importanti cambiamenti introdotti dal Regolamento (UE) 2024/197 che riguardano la classificazione e l’etichettatura di alcune sostanze chimiche. Questo regolamento aggiorna l’allegato VI del Regolamento 1272/2008 (CLP), introducendo o modificando diverse voci. Molte di queste modifiche riguardano sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).
In particolare, si segnalano due sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (Repr. Cat 1B) che sono comunemente presenti nei prodotti per i trattamenti unghie:
- Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina), un fotoiniziatore usato negli smalti per unghie in gel per aiutare la polimerizzazione sotto la luce UV;
- Dimethyltolylamine (Dimetil-4-toluidina o N,N- dimetil-4-metilanilina), condizionante per unghie utilizzato per facilitare l’adesione di altri prodotti come primer, smalti e gel.
Cosa cambia?
A partire dal 1° settembre 2025, i prodotti che contengono le sostanze sopra menzionate saranno vietati. Questo significa che da quella data non potranno più essere né immessi sul mercato né resi disponibili i prodotti cosmetici non conformi.
Si segnala che tale previsione si applica anche agli “utilizzatori finali”, come il Regolamento definisce «ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali» e dunque anche agli operatori del settore non potranno più utilizzare i prodotti non conformi in loro possesso al fine dell’applicazione sulle e sui clienti.
Qualsiasi diversa indicazione dovesse pervenire da parte di distributori e rivenditori è assolutamente non in linea con i dettami del Regolamento.
Dal momento che la normativa non specifica se gli operatori debbano restituire i prodotti non conformi al fornitore o smaltirli a propria cura, tale aspetto può essere oggetto di accordi contrattuali tra le parti.
Per maggiori dettagli, consultare il testo completo del Regolamento (UE) 2024/197