Nuove regole per l’assistenza alle operazioni tecniche nelle revisioni: cosa cambia per i revisori

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto n. 533 dell’11 dicembre 2025 (clicca QUI per scaricarlo), che ridefinisce in modo strutturato l’attività di assistenza alle operazioni tecniche durante le sedute di revisione dei veicoli. Questa novità riguarda direttamente chi opera nel settore, dai centri di revisione agli ispettori, e ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, tracciabilità e qualità del servizio.

 

Perché questo decreto è importante?

In passato, il supporto agli ispettori era regolato da circolari interne, senza obblighi formali. Oggi, invece, il decreto:

  • formalizza la figura dell’assistente tecnico;
  • introduce obblighi di dichiarazione nominativa e responsabilità legale;
  • stabilisce limiti operativi chiari in caso di assenza dell’assistente.

 

Chi può fare l’assistente tecnico?

L’attività di assistenza alle operazioni tecniche può essere svolta da:

  • Personale dei centri di revisione autorizzati (legge n. 870/1986);
  • Personale degli studi di consulenza automobilistica (legge n. 264/1991).

Il titolare del centro deve inviare all’Ufficio Motorizzazione una dichiarazione formale (Allegato “A”) con i nominativi degli assistenti, aggiornarla in caso di variazioni e garantire che siano formati e dotati di DPI conformi al D. Lgs. 81/2008.

 

Cosa fa l’assistente tecnico?

Secondo l’Allegato “B”, l’assistente:

  • coadiuva l’ispettore nell’uso di strumenti (prova-fari, opacimetro, analizzatore, fonometro);
  • consegna i referti delle prove strumentali da allegare al modello TT2100;
  • gestisce la sicurezza: organizzazione fila veicoli, inibizione accesso estranei, raccolta documentazione.

 

Limiti operativi: con e senza assistente

Un ulteriore Decreto MIT, il n. 191 del 4 agosto 2025 (clicca QUI per scaricarlo), ha introdotto un sistema a punti (Coefficiente di Ponderazione, CP) per ogni operazione tecnica. Questo coefficiente varia in base alla complessità dell’operazione e prende come riferimento (CP = 1) la revisione standard delle autovetture (Categoria M1). La seguente tabella illustra i CP relativi alle revisioni di tutte le altre categorie di veicoli:

 

Categoria CP
O1 e O2 (rimorchi leggeri) 0,60
O3 e O4 (rimorchi pesanti) 1,00
N1, N2 e N3 (trasporto merci) 1,00
Bombole a metano CNG-4 1,00
M2 e M3 (trasporto persone) 1,25
Trasporto merci pericolose a norma ADR 1,25
Visite e prove tecniche straordinarie e complesse 1,80
Cisterne a norma ADR 2,00

 

Nel caso in cui sia presente solo l’ispettore, il numero minimo e il numero massimo di operazioni (come somma dei CP) sono i seguenti:

  • Mezza giornata (mattina o pomeriggio): minimo 8, massimo 12
  • Intera giornata: minimo 16, massimo 24

 

Se oltre all’ispettore è presente anche l’assistente tecnico, il numero minimo e il numero massimo di operazioni consentite passano a:

  • Mezza giornata: minimo 14, massimo 16
  • Intera giornata: minimo 28, massimo 32

 

Il nuovo decreto segna una svolta importante per il settore delle revisioni, introducendo regole chiare e vincolanti. In passato non esistevano obblighi formali: nessuna dichiarazione degli assistenti, nessun limite operativo in assenza di personale di supporto. Oggi, invece, il quadro è completamente diverso: le dichiarazioni degli assistenti sono obbligatorie e soggette a responsabilità penale, la sicurezza sul lavoro è garantita dal rispetto del D. Lgs. 81/2008, e sono stati fissati limiti quantitativi precisi per ogni seduta di revisione.

Per i revisori, questo significa adottare subito alcune azioni fondamentali:

  • verificare che il centro abbia trasmesso all’Ufficio Motorizzazione la dichiarazione degli assistenti;
  • pianificare le sedute tenendo conto dei limiti di punti e del numero minimo e massimo di operazioni;
  • assicurare che chi svolge assistenza sia dotato di DPI e abbia ricevuto la formazione necessaria.

In sintesi, il decreto rappresenta un passo verso una maggiore professionalizzazione del settore.

DATA DI PUBBLICAZIONE

23.12.2025

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