Obbligo di attestazione S.O.A.

Anche per gli appalti privati

Nuovo obbligo per gli incentivi fiscali

Tra le norme sugli incentivi in edilizia che destano particolare preoccupazione c’è quella che prevede, a decorrere dal prossimo anno, l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione S.O.A. per operare nel mercato privato dei bonus fiscali.

Il mancato adempimento dell’obbligo precluderà al privato la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali spettanti sulle spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

Cos’è l’attestazione S.O.A. ?

L’attestazione S.O.A. è una certificazione, rilasciata da appositi enti riconosciuti, che serve alle imprese per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150mila Euro. Fino ad oggi questo tipo di certificazione è richiesta sia a tutti coloro che intendono partecipare a gare di appalto di lavori pubblici di importo superiore a 150mila Euro, sia a coloro che intervengono come subappaltatori pubblici per importi superiori alla stessa soglia.

L’attestazione SOA è divisa in 48 categorie di lavorazioni (13 di opere generali e 35 di opere specialistiche) e in classifiche di importo, legate all’importo delle opere per cui si chiede la certificazione.

Cosa prevede la normativa?

Con la nuova normativa, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2023 l’attestazione S.O.A. verrà richiesta anche per il settore privato ogni qualvolta un lavoro superi i 516mila Euro e sia soggetto a bonus fiscali (superbonus 110%, ma anche bonus casa 50%; sisma bonus; ecobonus; bonus facciate; bonus barriere architettoniche).

Il nuovo obbligo non si applica, invece, a interventi che siano stati avviati prima del 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge) o che derivino da contratti aventi data certa antecedente allo scorso 21 maggio.

L’obbligo di certificazione è richiesto sia all’impresa principale sia all’impresa in subappalto.

Quando scatta l’obbligo?

La norma prevede un regime transitorio – valido dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno2023 – entro il quale sarà possibile per le imprese che ancora non possiedono l’attestazione documentare al committente l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con un Organismo S.O.A. finalizzato ad ottenere il rilascio dell’attestazione S.O.A.

Dal 1° luglio 2023 l’esecuzione degli interventi agevolati di importo superiore a 516.000 euro potrà essere eseguita solamente da imprese che siano in possesso dell’attestazione S.O.A..

Sono moltissimi i dubbi rimasti da chiarire sulla normativa che ha introdotto l’obbligo.

La prima domanda a cui cercare risposta è quella di capire se l’importo di Euro 516mila deve essere riferito all’opera principale (importo complessivo di cantiere) oppure se lo stesso può essere riferito al singolo contratto di subappalto.

La preoccupazione più grande è che la certificazione sia obbligatoria per tutte le imprese che operano in cantiere che nel complessivo superi i 516mila.

Ciò implicherebbe il paradosso che un’impresa senza attestazione S.O.A. potrebbe operare nel mercato pubblico fino a 150mila euro, mentre non potrebbe più lavorare in ambito privato agevolato, per nessun importo.

Si rende inoltre necessario capire se sarà sufficiente ottenere una certificazione S.O.A. in categoria OG1 (per la realizzazione di opere generali per edifici civili e industriali) oppure –  considerato che spesso si tratta anche di eseguire interventi che prevedono la sostituzione di serramenti, l’isolamento termico, ma anche impianti di climatizzazione, fotovoltaici, elettrici… – se sarà necessario per l’impresa principale possedere anche tutte le capacità specialistiche per ogni singola categoria.

Resta inoltre da sciogliere il nodo relativo alla possibilità di eseguire il lavoro in raggruppamento tra imprese riunite (A.T.I.) oppure tramite un Consorzio che possieda i requisiti in proprio, al posto delle imprese consorziate.

Quali sono le preoccupazioni?

Ciò che preoccupa non sono solamente i tempi ristretti e i costi elevati dell’attestazione, ma anche i requisiti necessari per ottenerla, considerato che sono richiesti requisiti minimi di fatturato, costi minimi relativi a personale dipendenti e attrezzature tecniche, ma soprattutto la dimostrazione dei “lavori analoghi” e dei cosiddetti “lavori di punta”.

E’ infatti necessario che l’impresa dimostri di avere già eseguito (negli ultimi 15 anni) lavori rientranti nella categoria di cui chiede l’attestazione e dimostrare di aver eseguito lavori di importo considerevole (esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta).

In sostanza, la gran parte delle piccole imprese rischiano di restare letteralmente escluse dal mercato dei bonus fiscali, che sarà riservato alle realtà più strutturate ed in grado di affrontare l’impegno economico e l’iter burocratico per ottenere la certificazione.

La nostra Associazione, tramite Confartigianato, insiste nel chiedere di togliere l’obbligo dell’attestazione S.O.A. in ambito privato. (Leggi qui l’approfondimento).

DATA DI PUBBLICAZIONE

27.10.2022

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REFERENTE

Marzia Albasini
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