Premi di produttività e welfare aziendale
imposta sostitutiva pari al 10 %.
80.000 euro.
euro 3.000, elevabili ad
euro 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
convertire il premio di produttività
in misure di welfare aziendale. Trattasi di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente, in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale, e utilizzabili anche dai familiari di cui all'art. 12 del TUIR a prescindere dalla circostanza che siano e meno fiscalmente a carico.
benefit, il premio non verrà assoggettato nemmeno all’imposta sostitutiva del 10%, beneficiando dunque di una
totale detassazione.
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opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto riconosciuti volontariamente dal datore di lavoro o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Rientra ad esempio l'offerta di corsi di vario genere (di lingua, di informatica, di cucina, ecc);
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somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio. Rientrano asili nido, scuole materne, rimborso di rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione, l’offerta di servizi di baby-sitting, ecc;
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somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
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contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;
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contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se eccedenti il limite di esenzione di euro 5.164,57;
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contributi di assistenza sanitaria versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se eccedenti il limite di esenzione di euro 3.615,20;
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il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti anche se eccedente il limite di esenzione di euro 2.065,83.