Premi di produttività e welfare aziendale

Nello specifico, ha regolamentato ulteriori benefit da inserire nei piani di welfare aziendale e ampliato il campo di azione della tassazione agevolata dei premi di risultato. Oltre all’innalzamento del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente previsto per l’accesso alla tassazione agevolata, la manovra finanziaria ha previsto l’aumento degli importi dei premi erogabili. È stato, inoltre, rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva, anche territoriale, che potrà estendere il beneficio a opere e servizi forniti direttamente dall’imprenditore ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricerca ed assistenza. PREMI DI PRODUTTIVITÀ La Legge di Stabilità 2016 aveva ripristinato, per lo scorso anno, la detassazione dei premi di produttività, la cui corresponsione fosse legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, assoggettando gli stessi ad un’
imposta sostitutiva pari al 10 %.
I lavoratori destinatari dell’agevolazione potevano essere esclusivamente quelli dipendenti da datori di lavoro del settore privato, titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, con riferimento all’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, ad euro 50.000. Il valore massimo che poteva essere detassato era pari ad euro 2.000, che veniva elevato ad euro 2.500 nel caso di aziende che coinvolgevano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione di lavoro. Nel rendere strutturale tale misura, la Legge di Bilancio 2017 ha disposto un sostanzioso innalzamento del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente relativo al periodo d’imposta precedente, che consente l’accesso alla tassazione agevolata, reddito che passa da 50.000 a
80.000 euro.
Aumentano anche gli importi dei premi di produttività detassabili, ora pari ad
euro 3.000, elevabili ad
euro 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Per fruire della tassazione agevolata, i premi devono essere di ammontare variabile e devono essere erogati in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello sottoscritti da organizzazioni dotate di uno specifico grado di rappresentatività. È inoltre necessario che tali contratti siano depositati telematicamente, unitamente alla dichiarazione di conformità alla normativa, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro. L’erogazione dei premi in questione deve inoltre essere conseguente ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Questi possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo. Il raggiungimento degli obiettivi deve essere oggettivamente verificabile tramite il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. L’assoggettamento ad imposta sostitutiva si applica salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. Di conseguenza, il lavoratore che volesse optare per la tassazione ordinaria, dovrà comunicarlo al datore di lavoro ovvero procedere in autotassazione in sede di dichiarazione dei redditi. Una simile circostanza può verificarsi, ad esempio, ai lavoratori che abbiano diritto a detrazioni di imposta elevate, che possono determinare un azzeramento delle imposte dovute e quindi fruire di un risparmio maggiore rispetto all’imposta sostitutiva. WELFARE AZIENDALE Qualora stabilito dalla contrattazione di secondo livello, il lavoratore può scegliere se
convertire il premio di produttività
in misure di welfare aziendale. Trattasi di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente, in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale, e utilizzabili anche dai familiari di cui all'art. 12 del TUIR a prescindere dalla circostanza che siano e meno fiscalmente a carico.
Nel caso in cui il lavoratore scelga di convertire il premio di risultato in un
benefit, il premio non verrà assoggettato nemmeno all’imposta sostitutiva del 10%, beneficiando dunque di una
totale detassazione.
Nello specifico, le misure di welfare aziendale sono riconducibili a:
  • opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto riconosciuti volontariamente dal datore di lavoro o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Rientra ad esempio l'offerta di corsi di vario genere (di lingua, di informatica, di cucina, ecc);
  • somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio. Rientrano asili nido, scuole materne, rimborso di rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione, l’offerta di servizi di baby-sitting, ecc;
  • somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
  • contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;
  • contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se eccedenti il limite di esenzione di euro 5.164,57;
  • contributi di assistenza sanitaria versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se eccedenti il limite di esenzione di euro 3.615,20;
  • il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti anche se eccedente il limite di esenzione di euro 2.065,83.
I lavoratori hanno inoltre la possibilità di convertire i premi di produttività nei benefit indicati nell’art. 51, comma 4 del TUIR, ovvero autoveicoli ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati in locazione, servizi di trasporto ferroviario. In questo caso, però, le regole sulla tassazione cambiano: le somme concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, in base alle regole previste dallo stesso articolo 51 del TUIR, e non sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione di premi in denaro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

16.03.2017

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