Premio di Risultato Territoriale Anno 2020

Durante l’incontro di data 25 novembre c.a., in applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del vigente CCPL, le Parti Sociali firmatarie del medesimo hanno convenuto di fissare per l’anno 2020 il valore complessivo del Premio di Risultato Territoriale in € 1.450,00.

Tale valore è dettato dal miglioramento in termini percentuali rispetto all’anno 2019 dei dati relativi ai due indicatori scelti per la determinazione del Premio:

  • rapporto tra il numero delle aziende che versano il contributo previsto per il funzionamento della Commissione Paritetica Settore Porfido ed il numero delle aziende che decidono di aderire al vigente Regolamento del Marchio di Qualità volontario e collettivo “Porfido Trentino Controllato”;
  • numero di controlli positivi sulla qualità del prodotto effettuati nelle aziende che aderiscono al Regolamento del Marchio di Qualità volontario e collettivo “Porfido Trentino Controllato”.

I dati finali dell’anno 2020 raccolti dalla Commissione Paritetica del Settore Porfido, nella riunione svoltasi in dd 28 ottobre c.a., consentono di ritenere conseguito un miglioramento per entrambi gli indicatori, in particolare:

  • il primo indicatore evidenza un miglioramento nella percentuale complessiva del 105%. Ne consegue che l’importo del PDR relativo a questo indicatore è pari ad € 700;
  • per il secondo indicatore si precisa che, mentre nel 2019 sono stati fatte due sessioni di controllo, nell’anno 2020 a causa della pandemia tuttora in atto le sessioni di controllo si sono limitate ad una; la proporzione consente di ritenere ampiamente superato il target del 110%.

Ne consegue che l’importo del PDR relativo al secondo indicatore è pari a € 750.

Le aziende dovranno, pertanto, avere cura di procedere con la retribuzione relativa al mese di dicembre al conguaglio finale del Premio tenendo conto delle quote mensili, pari a € 108,00 già anticipate nel corso dell’anno.

Si ricorda che per i lavoratori con contratto a part-time il Premio andrà riproporzionato rispetto all’orario di lavoro svolto.

Il premio, inoltre, non determinerà alcun riflesso su istituti differiti e TFR.

Inoltre, alla luce di quanto indicato al punto 4.6 della circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2018, le Parti firmatarie del CCPL si sono date atto che non sussistono le condizioni per l’applicazione del regime fiscale agevolato (c.d. detassazione del 10%) e pertanto l’intero Premio 2020 dovrà essere assoggettato alla normale tassazione ordinaria.

DATA DI PUBBLICAZIONE

30.11.2020

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REFERENTE

Deborah Battisti
Associazione Artigiani