Pubblicate le nuove LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è nuovamente intervenuta sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari, alla luce dell’esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della Legge n. 136/2010, con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, da considerarsi sostitutiva delle due precedenti, rispettivamente Determinazione n. 8 del 18.11.2010, recante le prime indicazioni sul tema (adottata all’indomani della pubblicazione sulla G.U. del Decreto Legge n.187/2010); e Determinazione n. 10 d.d. 22.12.2010 (adottata a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.217/2010, di conversione del Decreto Legge).

Con la nuova Determinazione l’Autorità riordina quanto affermato nei precedenti atti di determinazione e fornisce nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie.

Come è stato più volte sottolineato, a decorrere dallo scorso 17 giugno 2011, la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica a tutti i contratti in corso e, più in particolare, a tutti i pagamenti ancora da effettuare.

Tutti i contratti in corso si intendono automaticamente integrati delle clausole di tracciabilità, mentre i nuovi contratti devono recare, sin dalla sottoscrizione, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, pena la nullità degli stessi.

Nel rinviare alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, di seguito vengono riprodotte gli aspetti innovativi della Determinazione.

L’Autorità riepiloga i pilastri fondamentali dell’art. 3 della Legge 136/2010:

  1. a) l’utilizzo di conti correnti dedicati per l’incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto;
  2. b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e movimentazioni in contante sui conti dedicati.

Tale ultimo punto appare chiarire definitivamente che sul conto corrente dedicato vige il divieto di utilizzo di contante, esteso anche ai movimenti provenienti da privati e non solo ai movimenti inerenti gli appalti pubblici.

  1. c) l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.

La Determinazione, in riferimento alle modalità di attuazione della tracciabilità ricorda che gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti:

  1. a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
  2. b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  3. c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3 d.d. 16.01.2003, del codice unico di progetto (CUP).

In riferimento alla filiera delle imprese, il comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 afferma: “Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (…)”.

Preme osservare che la dizione “contratti di subappalto” include sia i subappalti che i subcontratti “assimilati” ai subappalti ai sensi dell’art. 118, comma 11, del Codice, inoltre si precisa che le imprese interessate ai lavori pubblici sono “tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel

ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti ”.

A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere.

L’Autorità offre anche una serie di esemplificazioni di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture.

In riferimento agli obblighi di indicazione dei codici, l’Autorità precisa che la normativa nonimpone agli operatori della filiera l’indicazione del CIG nell’ambito delle fatture emesse per l’esecuzione del contratto o del subcontratto. La normativa, infatti, si occupa della sola tracciabiltà dei flussi finanziari.

Tuttavia, la medesima Autorità richiede l’obbligo di indicazione del codice CIG /CUP nella fattura in un caso specifico, relativo al caso di acquisto destinato a più commesse.

In un passaggio particolarmente innovativo, infatti, l’Autorità riferisce che nel caso in cui per una prestazione/fornitura oggetto di un subcontratto si faccia ricorso alle risorse finanziarie provenienti da diversi contratti di appalto, occorre, di regola, effettuare distinti pagamenti per ogni commessa. In alternativa – se tale possibilità è compatibile con il tracciato bancario – indicare nel bonifico (unico) tutti i relativi CIG, fermo restando l’onere di conservare idonea documentazione contabile.

Solamente in via residuale, nel caso di impossibilità a seguire le modalità indicate, una terza possibilità è quella prevista nelle Linee guida del CASGO, le quali consentono di indicare un solo CIG (quello relativo al flusso prevalente), a patto che tutti i restanti CIG vengano riportati nella relativa fattura.

L’art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

  • stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
  • manodopera (emolumenti a operai);
  • spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
  • provvista di immobilizzazioni tecniche;
  • consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si ritiene che per tali pagamenti non vada indicato il codice CUP / CIG.

Per tali pagamenti, oltre al bonifico e alla Ri.ba, è consentito anche il RID nonché l’utilizzo di assegni bancari e postali purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

  1. a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
  2. b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
  3. c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

  • imposte e tasse;
  • contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
  • assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
  • gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. art. 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l’indicazione del CIG/CUP.

DATA DI PUBBLICAZIONE

26.07.2011

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REFERENTE

Marzia Albasini
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