Pubblicato in G.U. il Decreto Legge “Green Pass nei luoghi di lavoro”

Il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 (decreto “Green Pass nei luoghi di lavoro”), approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021.

Il provvedimento regola l’obbligo del certificato in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, per le attività culturali, sportive e ricreative.

L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applica da venerdì 15 ottobre e vale fino a venerdì 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

L’art. 3 “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato” prevede l’obbligo di green pass per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato al fine di accedere ai luoghi di lavoro.

Il green pass è, quindi, necessario per permettere l’accesso al luogo di lavoro da parte di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato anche in forza di contratti esterni.

Il campo di applicazione del decreto riguarda, pertanto, non solo i lavoratori subordinati, ma qualsiasi attività lavorativa, ricomprendendo, quindi, anche i lavoratori autonomi.

Restano, invece, esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

Dal punto di vista attuativo saranno i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19, definendo entro il prossimo 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ed individuando i soggetti incaricati dell’accertamento delle eventuali violazioni. Per i lavoratori “esterni” la verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Qualora i lavoratori non siano in possesso del green pass all’atto dell’ingresso in azienda, ovvero ne comunichino il mancato possesso al proprio datore di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza” senza corresponsione della retribuzione o di altro compenso ed emolumento, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Sospensione fino a 10 giorni nelle imprese con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” per non essersi messi in regola con l’obbligo di green pass “il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.

 

Aspetti sanzionatori (co. 8 e 9):

  • Per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di green pass una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
  • Per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

 

Tamponi antigenici a prezzi calmierato (art. 4)

L’art. 4 del DL stabilisce un prezzo calmierato (di 15 euro) per i tamponi antigenici rapidi – che permettono di ottenere un pass della durata di 48 ore – somministrati dalle farmacie e da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni” all’erogazione dei test.

Sono stati stanziati 105 milioni di euro per garantire i tamponi gratuiti per chi è esentato dal vaccino, e confermate le sanzioni per le farmacie che non si adeguano: multe da mille a 10mila euro e la chiusura dell’attività per massimo cinque giorni.

Si ricorda che la certificazione verde Covid-19, necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro, attesta:

  • di aver fatto almeno una dose del vaccino
  • oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
  • oppure di essere guariti da Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

 

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Leggi anche la nostra news Green Pass: obbligo sul lavoro dal 15 ottobre

DATA DI PUBBLICAZIONE

24.09.2021

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REFERENTE

Deborah Battisti
Associazione Artigiani