Riduzione contributiva edilizia 11,50%

La conferma per il 2011 è dovuta al fatto che le rilevazioni elaborate dagli enti interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile, hanno evidenziato che l’ammontare del gettito contributivo compensa sostanzialmente la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%, già fissata con il decreto ministeriale dello scorso anno. L’inps con circolare nr. 154 del 14/12/2011 ha dato disposizioni per il recupero della riduzione contributiva:
Compilazione del flusso Uniemens
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:
  • indicheranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia in corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito> di <CausaleACredito> “L206” di <AltreACredito>di <DenunciaIndividuale>;
  • determineranno l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante – ove non già operata – per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2011”, e lo esporranno in corrispondenza dell’elemento <SommaACredito> di <CausaleACredito>“
    L207” di <AltrePartiteACredito> di <Denuncia Aziendale>.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il
giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (pertanto entro e non oltre il 16 marzo 2012)

DATA DI PUBBLICAZIONE

18.12.2011

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