Il beneficio consiste in una riduzione nella misura dell’11,50% sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le aliquote saranno quelle in vigore dal 1° gennaio 2009 al netto delle riduzioni previste dalla legge 388/2000, art. 120 (riduzione degli oneri sociali – 0,43% cuaf, 0,37% maternità) e dall’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005 (riduzione costo del lavoro di un punto percentuale).Tutti i dettagli nell'Area Lavoro del sito.