Riduzione contributiva settore edilizia

Va inoltre aggiunto che l’articolo 36 bis, comma 8 della Legge 4 agosto 2006, nr. 248 ha introdotto ulteriori requisiti necessari al fine della fruizione dell’agevolazione, disponendo che i datori di lavoro del settore edile dovranno: essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili; non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei cinque anni antecedenti la data di applicazione dell’agevolazione; La citata legge n. 248/2006, quindi, contiene di fatto specifiche disposizioni per il settore edile, che si affiancano a quelle previste dall’art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale ultima norma, a decorrere dal
1° gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il
Documento Unico di Regolarità Contributiva
Di conseguenza, tenendo conto che la verifica del possesso dei requisiti sopra menzionati avverrà secondo le modalità ordinariamente previste per tutti i datori di lavoro, le aziende attesteranno mediante autodichiarazione, nelle more della realizzazione di un eventuale modello unico di dichiarazione valido nei confronti degli Enti previdenziali interessati , la sola assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente. A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio. (mod. RID CONTR.EDILIZIA) Tale dichiarazione peraltro, avendo ad oggetto una specifica condizione estranea rispetto a quelle richieste per il rilascio del DURC, è sempre obbligatoriamente dovuta dalle aziende, e vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruite. Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995 Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue: determineranno l’ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a
gennaio 2009 e lo indicheranno
nel quadro “D” del DM 10 accompagnato dal codice
L 207; per eventuali conguagli da effettuare tramite il flusso UNIEMENS, saranno fornite indicazioni nel relativo documento tecnico.

DATA DI PUBBLICAZIONE

10.11.2009

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