COVID-19: INDICAZIONI PER LA SANIFICAZIONE DI AMBIENTI, AUTOMEZZI, IMPIANTI. Chi può fare cosa

Con nota di Unioncamere, viene chiarito chi può realizzare i diversi interventi di sanificazione

 

1. AMBIENTI E LORO PERTINENZE

L’attività di sanificazione degli ambienti e delle loro pertinenze è riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione”. La sanificazione degli oggetti in quanto tali o di macchinari in genere possono effettuarla anche altre imprese con attività libera, tenendo conto delle limitazioni e specificazioni riportate nei punti successivi.
Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE

2. SANIFICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO (autobus, treni, aeromobili)

La sanificazione di mezzi di trasporto adibiti al traporto pubblico treni, aeromobili, autobus come da parere del MISE reso alla Camera di commercio di Padova (prot. n. 10983 del 03/12/2007) è riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione”.
Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE

3. SANIFICAZIONE DEI TAXI

La sanificazione dei taxi (compresi i Van a 16 o minor numero di posti) è riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione” se il titolare dell’impresa dimostra l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per la prestazione continuativa di sanificazione di tali mezzi di trasporto. L’elemento della “prestazione costante e continuativa del servizio” reso è un’altra caratteristica per ricomprendere detti servizi all’interno del campo di applicazione della legge n. 82 secondo le note interpretative ministeriali (vedasi lettera circolare MICA prot. n. 500219 del 08/01/2001 e parere MISE prot. n. 60135 del 08/03/2012), tenendo altresì conto delle finalità fiscali per l’emergenza sanitaria soprattutto nel caso l’impresa voglia portare la spesa a credito di imposta;
Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE

4. OZONIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

L’attività di ozonizzazione degli ambienti, intervenendo sul controllo e miglioramento del microclima degli ambienti, rientra nell’attività di sanificazione come definita dall’art. 1, lettera e) del D.M. n. 274/1997 riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal registro delle imprese –REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione”.
Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE

 

In tutti questi primi quattro casi il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel Registro delle Imprese – REA quale impresa di pulizia, sezione “sanificazione”.

 

5. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE

Gli impianti di condizionamento delle autovetture possono e devono essere sanificati dalle imprese di autoriparazione, considerato che detta attività non rientra tra le attività libere, come la sostituzione del filtro dell’aria, elencate nell’art. 1, comma 2, legge n. 122/1992. La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l’attività di sanificazione in quanto è ricompresa nell’attività principale. Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese – REA quale autoriparatore, sezione meccatronica.
Codice Ateco: 45.20.3 – RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALIMENTAZIONE PER AUTOVEICOLI

 

6. IMPIANTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI (condizionamento, climatizzazione)

La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento, climatizzazione) non rientra nella manutenzione ordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 37/2008, codificata come contenimento del normale degrado d’uso dell’impianto oppure rimedio ad eventi accidentali per garantire il normale funzionamento dell’impianto, dovendo essere eseguita solo da imprese di installazione e manutenzione degli impianti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08. La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l’attività di sanificazione perché è ricompresa nell’attività principale e perché indicarla genera confusione con le attività riservate alle imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione. Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese – REA quale impiantista e nella sezione (sono sette) specifica per la tipologia di impianto.
Codice Ateco: 43.22.01 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE

7. IGIENIZZAZIONE  DEGLI AUTOMEZZI

L’igienizzazione degli automezzi svolta delle imprese di autolavaggio è riconducibile al codice Ateco: 45.20.91 – LAVAGGIO AUTO

 

 

 

NOTA UNIONCAMERE – SANIFICAZIONE

DATA DI PUBBLICAZIONE

18.05.2020

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