Sicurezza trasporti merci pericolose: novità sulla nomina del Consulente

Novità rispetto all’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti previsto dall’ADR (Accordo Europeo per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada).

L’ADR è un accordo che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e viene revisionato con cadenza biennale ad opera del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose della Commissione Economica per l’Europa.
L’ultima edizione dell’ADR ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, entro il 31 dicembre 2022.
Questo aspetto include anche i rifiuti pericolosi, per cui a partire da tale data scatterebbe l’obbligo di nomina del consulente ADR indipendentemente dalla quantità della merce o del rifiuto pericoloso.

 

Sono previste esenzioni?

Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori”.

Lo speditore corrisponde all’impresa che spedisce merci e/o rifiuti pericolosi per conto proprio o per conto di terzi. Con una interpretazione restrittiva e cautelare, che oggi è peraltro diffusa sul territorio, si è arrivati al paradosso che un’impresa, da sempre in esenzione, che abbia effettuato attività di carico ed imballaggio di piccole quantità di merci e/o rifiuti pericolosi (si pensi ad esempio ad una impresa del settore dell’autoriparazione che spedisce pochi kg di rifiuti in regime di ADR, come l’olio esausto o le batterie al piombo), in quanto speditore, dovrebbe ora sostenere l’onere, anche economico della nomina del consulente ADR.

 

L’azione di Confartigianato e delle altre rappresentanze

In questo quadro normativo incerto, Confartigianato Imprese assieme ad altre organizzazioni dell’artigianato, ha chiesto ai ministeri interessati (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), un intervento urgentemente entro il 31 dicembre 2022 al fine di chiarire le seguenti questioni:

  • la definizione del campo di applicazione e l’identificazione delle aziende destinatarie dell’obbligo;
  • al pari delle altre categorie, estendere l’esenzione della nomina del Consulente ADR per la figura dello speditore Consigliamo per ora di attendere fino all’ultimo momento prima di effettuare affrettate nomine del Consulente ADR.

Per approfondimenti sull’argomento è possibile fare riferimento all’ ing. Alois Furlan (0461-803756 | a.furlan@sapi.artigiani.tn.it).

 

Scarica il documento realizzato da Associazione Artigiani Trentino e Sapi per tutti i dettagli

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.12.2022

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