SISTRI – pagamento diritto annuale – cancellazione

Preme ricordare che tutte le sanzioni relative al SISTRI – incluso il mancato o ritardato pagamento – sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Pertanto, le imprese che pagheranno oltre la data del 30 giugno ma entro quella del 31 dicembre 2014, non saranno sanzionate. I produttori di rifiuti non pericolosi, i produttori di rifiuti pericolosi con meno di dieci dipendenti, i trasportatori professionali di rifiuti non pericolosi, i gestori di impianti di rifiuti non pericolosi sono
soggetti non più obbligati all’utilizzo del SISTRI e pertanto non dovranno effettuare alcun pagamento.
Per le aziende non più obbligate è in fase di perfezionamento, in accordo con il Ministero dell’Ambiente, una modalità snella e veloce per la cancellazione dal SISTRI, di cui daremo ampia comunicazione nei prossimi giorni. Rispetto a varie comunicazioni giunte da studi professionali o società di consulenza, che si propongono per la cancellazione dal SISTRI a pagamento, è opportuno ribadire che
non esiste alcun obbligo per le imprese di cancellarsi entro il 30 giugno p.v.

DATA DI PUBBLICAZIONE

24.06.2014

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