Sostegni BIS: contributo esteso ai settori Fotografia e Benessere

Con il Decreto Sostegni BIS del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sono stati definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie.

Grazie alle sollecitazioni di Confartigianato, tra i beneficiari sono ora inserite anche le attività dei settori fotografia e benessere.

 

Sostegni BIS: fotografia e benessere nuovi destinatari dei contributi

Come evidenziato in precedenza, il Decreto Sostegni BIS ha recentemente esteso l’erogazione dei contributi alle imprese del comparto fotografico ed a quelle del benessere.

In particolare, la richiesta può essere effettuata dalle attività che abbiano i seguenti codici ATECO:

  • 74.20.11 (Fotoreporter),
  • 74.20.19 (Altre attività di riprese fotografiche)
  • 74.20.20 (Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa)
  • 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere)
  • 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)

 

Condizioni per accedere al contributo e requisiti richiesti

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal Decreto Sostegni BIS le imprese dei settori di fotografia e benessere che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:

  1. nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato 2019;
  2. hanno registrato nel periodo di imposta 2020 un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

Rispetto invece ai requisiti richiesti, alla data di presentazione dell’istanza le imprese devono:

  • risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle Imprese;
  • operare (come attività prevalente risultante dai modelli AA7/AA9 trasmessi all’Agenzia delle Entrate), nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA (questo aspetto è disciplinato dall’articolo 35, D.P.R. n. 633/1972).

 

Prima di procedere con le richieste è necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate definisca con proprio provvedimento (entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto) i termini di presentazione dell’istanza e ogni altro elemento necessario all’attuazione dell’intervento.

 

Ricordi? In questa pagina avevamo riassunto tutte le misure previste dal Decreto Sostegni BIS

DATA DI PUBBLICAZIONE

04.03.2022

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REFERENTE

Andrea Paissan
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