Sostegni BIS: contributo esteso ai settori Fotografia e Benessere
Con il Decreto Sostegni BIS del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sono stati definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie.
Grazie alle sollecitazioni di Confartigianato, tra i beneficiari sono ora inserite anche le attività dei settori fotografia e benessere.
Sostegni BIS: fotografia e benessere nuovi destinatari dei contributi
Come evidenziato in precedenza, il Decreto Sostegni BIS ha recentemente esteso l’erogazione dei contributi alle imprese del comparto fotografico ed a quelle del benessere.
In particolare, la richiesta può essere effettuata dalle attività che abbiano i seguenti codici ATECO:
- 74.20.11 (Fotoreporter),
- 74.20.19 (Altre attività di riprese fotografiche)
- 74.20.20 (Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa)
- 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere)
- 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)
Condizioni per accedere al contributo e requisiti richiesti
Possono beneficiare degli aiuti previsti dal Decreto Sostegni BIS le imprese dei settori di fotografia e benessere che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:
- nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato 2019;
- hanno registrato nel periodo di imposta 2020 un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Rispetto invece ai requisiti richiesti, alla data di presentazione dell’istanza le imprese devono:
- risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle Imprese;
- operare (come attività prevalente risultante dai modelli AA7/AA9 trasmessi all’Agenzia delle Entrate), nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA (questo aspetto è disciplinato dall’articolo 35, D.P.R. n. 633/1972).
Prima di procedere con le richieste è necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate definisca con proprio provvedimento (entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto) i termini di presentazione dell’istanza e ogni altro elemento necessario all’attuazione dell’intervento.