Sostegni: ecco come presentare domanda
Come anticipato in una precedente news (leggi Sostegni: la bozza del Decreto Legge), ti comunichiamo che lo scorso 23 marzo 2021 è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che indica le modalità di presentazione dell’istanza per richiedere i Sostegni, con annesso modulo.
Di seguito dunque puoi scaricare:
- il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
- il modulo Modulo per effettuare la richiesta;
- le istruzioni per la compilazione del modulo;
- l’apposita Guida operativa redatta dalle Entrate.
Inoltre, scopri le misure previste per le imprese dal Decreto Sostegni!
Sostegni: tutte le informazioni utili
Innanzitutto: a chi spettano?
Premesso che occorre che siano soddisfatte tutte le condizioni, il contributo spetta:
- ai soggetti che hanno conseguito nell’anno 2019 un ammontare di ricavi INFERIORE O UGUALE a 10 milioni di euro;
- avere almeno uno dei due seguenti requisiti:
- per chi era attivo al 31.12.2018: importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;
- per chi ha attivato la p.iva dal 01.01.2019: non occorrerà il calo del 30% e per calcolare il calo occorrerà considerare l’intero fatturato del 2019 e dividerlo per il numero di mesi successivi all’apertura della p.iva (esempio p.iva attivata il 5 maggio 2019: occorrerà dividere il fatturato del 2019 per 7 mesi).
A chi non spetta il contributo?
Restano esclusi dal contributo i soggetti:
- che hanno attivato la p.iva successivamente al 23.03.2021;
- la cui attività è cessata alla data del 23.03.2021;
Ammontare del contributo
Vi sono inoltre i seguenti casi:
- per chi era attivo al 31.12.2018, in presenza del calo di almeno il 30% del fatturato, spetta in ogni caso il contributo minimo di:
- euro 1.000 per le persone fisiche;
- euro 2.000 per gli altri soggetti.
- per chi ha attivato la p.iva dal 01.01.2019, se ha un calo uguale o superiore al 30% utilizzerà le percentuali di cui alla tabella sopra e comunque percepirà almeno il minimo;
- per coloro che hanno un calo inferiore al 30% spetta il contributo minimo di:
- euro 1.000 per le persone fisiche
- euro 2.000 per gli altri soggetti.
L’importo massimo di contributo è di euro 150.000.
Modalità di erogazione
A scelta del contribuente il contributo può essere erogato:
- mediante accredito in conto corrente;
- mediante riconoscimento di un credito di imposta.
La scelta è irrevocabile e sull’intero contributo.
Predisporre e trasmettere l’istanza
Le istanze potranno essere presentate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021 sul portale dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”, anche tramite intermediario.
Attività di controllo e sanzioni
In caso di contributo in tutto o in parte non spettante sarà dovuta sia la sanzione tributaria che quella penale:
- la sanzione tributaria sarà dal 100% al 200% di quanto non spettante e non è consentito il ravvedimento;
- la sanzione penale dipenderà dall’ammontare del contributo erogato:
- se inferiore ad euro 4.000 la sanzione sarà da 5.164 a 25.822 con un massimo di 3 volte il contributo indebitamente percepito;
- se superiore ad euro 4.000 la reclusione da 6 mesi a 3 anni.