Taxisti – Credito d’imposta per la riduzione dell’accisa: scadenza termine a febbraio 2017

Rispetto allo scorso anno, l’entità del credito è ridotta ulteriormente, del 56,87%.
Entro la fine del mese di febbraio 2017 deve essere presentata l’istanza, da parte del titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi (o di noleggio con conducente limitatamente ai comuni dove è sostitutivo del servizio taxi, in quanto non istituito), per
beneficiare del credito d’imposta calcolato sull’accisa dei carburanti consumati nell’anno 201
6.
Tale agevolazione, a decorrere dal 2014, ha subito delle riduzioni progressive, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, comma 577, legge n. 147/2013. Per il 2014, la misura della riduzione è stata stabilita dal D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e quantificata nel 15% (si veda Informativa n. 8/2015). Per il 2015 e per il 2016 l’entità del beneficio è stata rideterminata con D.P.C.M. 29 settembre 2015, pubblicato nella G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2015 (si veda Informativa n. 6/2016). Con il D.P.C.M. 29 settembre 2015 l’entità del credito d’imposta per taxisti e noleggiatori con conducente (ove sostitutivo del servizio taxi) è stata ridotta per l’anno 2015 del 49,41% e per l’anno 2016 del 56,87%. Con il D.P.C.M. 29 settembre 2015 l’entità del credito d’imposta per taxisti e noleggiatori con conducente (ove sostitutivo del servizio taxi) è stata ridotta per l’anno 2016 del 56,87%. La riduzione riguarda i consumi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016. L’effetto si produce, quindi, sull’istanza da presentare entro il mese di febbraio 2017. In allegato maggiori dettagli riguardo: istanza, misura dell'agevolazione per il 2016 e assoggettamento ad imposte dirette ed Irap.

DATA DI PUBBLICAZIONE

05.02.2017

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