Tenuta registro lavoratori mobili

L'ambito di applicazione della disposizione in esame riguarda esclusivamente le imprese che svolgono attività nel settore degli autotrasporti e sono, formalmente, inquadrate in tale ambito. In particolare:
  • potrà essere utilizzato qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore ed il numero di ore complessive di attività;
  • costituisce un obbligo ulteriore rispetto alla tenuta dei regolamentari libri obbligatori (es. libro paga);
  • al fine di evitare inutili duplicazioni, l'annotazione deve avere ad oggetto soltanto i dati inerenti all'orario di lavoro del personale mobile, con esclusione degli altri dati già contenuti nei libri citati;
  • per ogni dipendente devono essere indicati cognome, nome, numero di matricola e numero delle ore lavorate in ciascun giorno (tenendo distinte le ore straordinarie)
  • divieto di rimozione e obbligo di esibizione al personale di vigilanza
  • nel caso di impossibilità alla registrazione dell'orario giornaliero (per mancato rientro giornaliero del lavoratore), annotazione entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni
  • assenza di spazi in bianco, scrittura con inchiostro indelebile, mancanza di abrasioni e cancellazioni visibili.
La sanzione amministrativa prevista va da 250 a 1.500 euro per le diverse condotte connesse alla omessa istituzione e alla non corretta tenuta del registro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

05.02.2008

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