Tintolavanderia: vendita di prodotti connessi

l parere risponde a un quesito del SUAP di Cremona in ordine alla questione «se l’autorizzazione a svolgere l’attività di tintolavanderia dia la facoltà di vendere prodotti connessi all’attività, in analogia a quanto previsto dalla legge sulle estetiste».

La Legge 84/2016 che disciplina l’attività professionale di tintolavanderia non disciplina l’ipotesi in cui l’impresa esercente l’attività di tintolavanderia intende cedere alla propria clientela prodotti quali ad esempio smacchiatori, deodoranti, o altri prodotti per la cura e l’igiene die capi di abbigliamento.

La vendita da parte di una tintolavanderia di prodotti connessi all’attività professionale costituisce senz’altro vendita al dettaglio, ma tale disciplina del commercio non trova applicazione nei confronti delle imprese artigiane iscritte all’Albo Artigiani.

Alla luce di queste norme il Ministro dello Sviluppo Economico deduce che la vendita di prodotti connessi all’attività professionale, in quanto occorrenti alla esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio artigianale offerto al pubblico, sia certamente consentita alle tintolavanderia esercitate da imprese artigiane iscritte al relativo albo, senza ulteriori adempimenti.

Viceversa tale disposizione non può essere estesa alle imprese esercenti attività di pulitintolavanderia che non hanno la qualità di impresa artigiana.

Pertanto un’impresa non artigiana ovvero non iscritta all’Albo Artigiani nell’esigenza di vendere prodotti connessi alla loro attività, dovranno presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività SCIA prescritta per gli esercizi di vicinato ovvero consegua i titoli autorizzativi prescritti negli altri casi della disciplina commerciale.

DATA DI PUBBLICAZIONE

25.07.2016

CONDIVIDI LA NOTIZIA

REFERENTE

Walter Marzari
Categorie