Tracciabilità flussi finanziari
si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010) ed ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti;
Il termine di 180 giorni previsto per adeguare i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della L 136/2010 (7 settembre 2010), i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, decorrano (anziche` dalla data di entrata in vigore della suddetta legge)
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (19 dicembre 2010). Il termine di adeguamento scadrà quindi il 17.06.2011
iene chiarito che i suddetti contratti devono intendersi
automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita` previste dall`art. 3 della L. 136/2010, anche se l’adeguamento non è formalizzato con uno specifico atto aggiuntivo;
reintegro di conti correnti dedicati utilizzati per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi e forniture, viene chiarito che il
bonifico bancario o postale può essere sostituito anche da altri strumenti di incasso – oltre che di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
iene
innalzato da 500 a 1.500 euro il limite delle spese giornaliere
per le quali possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di utilizzo del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
fondo cassa, cui attingere per le spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, salvo l’obbligo di rendicontazione;
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP), viene precisato che, in regime transitorio e sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle poste, il CUP può essere inserito nello
spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (causale del versamento);
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del contratto (e non determina la risoluzione di diritto);
sanzione amministrativa pecuniaria (dal 2% al 10% del valore della transazione) si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento, venga
omessa l’indicazione del codice CIG o del codice CUP
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore della transazione nel caso di
reintegro dei conti correnti effettuato con modalità differenti da quelle consentite dall’art. 3 comma 4 della Legge (bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei)
tavolo tecnico con le associazioni di categoria delle imprese, in particolare di quelle micro e piccole, al fine di monitorare l’applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti contenute nella L. 136/2010 e di
individuarne entro 6 mesi le eventuali criticità applicative e l’impatto soprattutto per le imprese di piccola dimensione. Ciò indurrà a
modificare, ove ne emerga la necessità sulla base delle risultanze dei lavori del suddetto tavolo tecnico, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di risolvere i problemi e le difficoltà operative con particolare riguardo alle micro e piccole imprese.
In particolare, il Regolamento ppotrà prevedere limiti minimi di valore al di sotto dei quali i flussi finanziari sono esclusi dalla tracciabilità.