TRASPORTO MERCI: Incentivi per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’anno 2020 e 2021 – Decreto MIT 07 agosto 2020

Stanziati 122 ml€

E’ sicuramente positivo l’incremento della dotazione degli incentivi nella nuova programmazione del MIT.  Confartigianato Trasporti ha lavorato molto a questo progetto e finalmente vede realizzare la proposta di istituzione di un fondo nazionale per il rinnovo delle flotte, a cui sarà importante dedicare risorse anche in futuro, per traguardare la transizione ecologica nel settore dell’autotrasporto.

La sostenibilità ambientale è stata sposata dalla categoria che sta già facendo la sua parte, ma è imprescindibile che l’impresa di autotrasporto sia al centro delle politiche di incentivazione e venga dotata di tutti gli strumenti economici e normativi per essere in grado di rinnovare il proprio parco con mezzi a bassissime emissioni, più sicuri e tecnologicamente avanzati dei cui benefici si avvarrebbe tutta l’economia

Prenotazione degli incentivi e termini di presentazione delle domande

Con il Decreto Direttoriale n.145 del 7 agosto 2020 recante le disposizioni di attuazione del D.M. n. 203 del 12 maggio 2020 pubblicato sulla G.U. n. 187 del 27 luglio 2020 viene disciplinata le modalità di erogazione dei contributi a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020 -2021.

Dal 21 settembre sarà disponibile, sul sito della RAM, il link al modello di istanza necessario per l’invio delle domande di partecipazione all’incentivo investimenti 2020

Come per la scorsa edizione sarà attivato un sistema di prenotazione degli incentivi così da assicurare alle imprese la certezza del contributo spettante, secondo le misure stabilite dal decreto stesso per le varie tipologie di investimento a cui seguirà, per le domande ammesse, la fase di rendicontazione.

ATTENZIONE: LA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE È SINO A CONCORRENZA DEL PLAFOND MESSO A DISPOSIZIONE DAL MINISTERO PER OGNI TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO.

Sarà pertanto possibile usufruire dell’incentivo fino a che non saranno esaurite le risorse del fondo, la cui capienza sarà aggiornata dal MIT con cadenza regolare, sul proprio sito istituzionale.

 

Le domande pervenute a fondo terminato non saranno esaminate a meno che non si rendessero disponibili ulteriori risorse.

RICORDIAMO che il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed i medesimi costi ammissibili.

Inoltre, come in passato, i beni acquisiti con incentivo ministeriale sono sottoposti al vincolo di inalienabilità per 3 anni pena la revoca del contributo erogato.

Riportiamo di seguito gli importi per tipologia di investimento:

AUTOMEZZI INDUSTRIALI PESANTI NUOVI DI FABBRICA A TRAZIONE ALTERNATIVA:

  • veicoli alimentati con Metano compresso CNG o a trazione ibrida (diesel/elettrico): 4.000 euro di contributo;
  • veicoli a sola trazione elettrica (full electric) pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton: 10.000 euro
  • veicoli a sola trazione elettrica (full electric) superiore a 7 ton: 20.000 euro di contributo;
  • veicoli a trazione Ibrida (diesel/elettrico) e Metano CNG fino a 16 ton: 8.000 euro di contributo;
  • veicoli alimentati con LNG e CNG e motorizzazione ibrida superiore a 16 ton: 20.000 euro di contributo;
  • veicoli con motore termico oggetto di riconversione elettrica pari a 3,5 ton: 40%, con un massimo di 1.000 euro di contributo;
  • veicoli rottamati contestualmente all’acquisizione del nuovo automezzo a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) è riconosciuto un aumento di contributo di € 2.000
  • radiazione per rottamazione di automezzi pari o superiore a 11,5 ton con contestuale acquisizione di veicoli diesel EuroVI da 7 a 16 ton: 5.000 euro di contributo;
  • radiazione per rottamazione di automezzi pari o superiore a 11,5 ton con contestuale acquisizione veicoli diesel EuroVI oltre 16 ton: 15.000 euro di contributo;
  • veicoli commerciali leggeri Euro 6 D TEMP da 3,5 a 7 ton: 2.000 euro di contributo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima tipologia;


RIMORCHI E SEMIRIMORCHI NUOVI DI FABBRICA:

  • rimorchi/semirimorchi a norma UIC 596-5 o IMO nuovi per il trasporto combinato ferroviario e marittimo, dotati di almeno un dispositivo innovativo tra quelli indicati nell’Allegato 1 del Decreto:
  • rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiore a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore StageV – Reg. UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate con il motore del veicolo trattore oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. In ogni caso, i gas refrigeranti dovranno essere dotate di un GWP inferiore a 2.500:
  • sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiore a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP mono o multi temperatura delle unità frigorifere/calorifere installate ove non rispondenti agli standard ambientali con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore StageV – Reg. UE 2016/1628  o da unità criogeniche autonome non collegate con il motore del veicolo trattore oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. In ogni caso, i gas refrigeranti dovranno essere dotate di un GWP inferiore a 2.500:

10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti ATP;

l’importo è pari a 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI;


CASSE MOBILI:

  •  gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio/semirimorchio porta-casse: l’importo è pari a 8.500 euro per ciascun gruppo.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU e pertanto il 28 LUGLIO 2020.

Gli investimenti sono finanziabili SE AVVIATI IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE dello stesso decreto – cioè dal 28 luglio 2020 ed ultimati:

  • entro il 30 aprile 2021 per il 1° periodo
  • entro il 15 dicembre 2021 per il 2° periodo

I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da PICCOLE E MEDIE IMPRESE SU SPECIFICA RICHIESTA che deve essere presentata all’atto della domanda.

Sono esclusi dalla maggiorazione gli Euro6 D TEMP, rimorchi e semirimorchi

Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano sull’importo netto del contributo.


1) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA MISURA DI INCENTIVO

Vi saranno due distinte fasi:

  1. PRENOTAZIONE dell’incentivo finalizzata ad accantonare l’importo spettante in astratto per l’investimento da realizzare, sulla base del contratto di acquisizione del bene incentivabile, da allegare alla domanda;

1° periodo: ore 10 dal 1° ottobre 2020 alle ore 8 del 16 novembre 2020;

2° periodo: ore 10 del 14 maggio 2021 alle ore 8 del 30 giugno 2021.

Qualora in fase istruttoria dovesse rilevare mancanze o irregolarità, RAM ne informa il MIT che con provvedimento motivato dispone la non ammissione dell’impresa agli incentivi; l’importo accantonato in precedenza (effetto prenotativo) torna nella piena disponibilità delle risorse.


PRENOTAZIONE
: MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it  con allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità:

– modello di istanza debitamente compilato, firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa, reperibile sul sito di RAM a partire dal 21 settembre 2020 (http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione);

– copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;

– copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva al 28 luglio 2020 (data di entrata in vigore del DM 203/2020) debitamente sottoscritto dalle parti, firmato con firma digitale dal legale rappresentante;  !NOTA BENE! nel caso di  acquisto di rimorchi o semirimorchi deve essere riportata l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5, lettera a) del DM 203/2020 e copia del contratto deve essere firmato digitalmente ed allegato alla PEC


NOTE:

Nel caso di acquisto di veicoli, in nessun caso, vengono considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero»

Se si intende richiedere la maggiorazione del 10% per PMI sarà necessario allegare dichiarazione sostitutiva atto notorietà attestante numero unità lavorative (ULA) e volume del fatturato ultimo esercizio fiscale

Per acquisti presentati da imprese aderenti ad una rete d’impresa sarà necessario allegare copia del contatto di rete redatto conformemente all’art. 3 c. 4-ter L. 10/02/2009 n. 5, convertito dalla L. 09/04/2009 n. 33


L’ordine di prenotazione sarà formato sulla base della data e dell’ora di invio della PEC

Resta il limite di 1 domanda per ciascuna impresa, comprendente una o più tipologie di investimento tra quelli ammissibili per ciascun periodo e l’importo massimo ammissibile per gli investimenti non potrà superare € 550.000,00.  Sarà comunque possibile annullare la domanda già presentata e presentare una nuova domanda (con modifiche e/o integrazioni) in tempi successivi, ma in questo modo si avrà l’effetto dello scorrimento nella graduatoria verso il basso.

L’elenco delle domande pervenute che costituirà l’ordine di priorità acquisita, sarà reperibile al link pubblicato sul sito del MIT, nella sezione “autotrasporto” – “contributi ed incentivi” e sul sito di RAM.

RAM – soggetto gestore della misura di incentivazione – definisce 4 contatori, uno per ciascuna delle aree di investimento e l’entità delle risorse viene periodicamente aggiornata tramite piattaforma informatica gestita da RAM, che provvede


RENDICONTAZIONE 

1° periodo: entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021

2° periodo: entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2021


RENDICONTAZIONE
: PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO 

Rispetto ai due periodi indicati sarà necessario provvedere al caricamento in piattaforma RAM della documentazione indicata entro i termini riportati alla precedente lettera b)

Le credenziali di accesso alla piattaforma saranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC

dell’impresa

Le Piccole e medie imprese devono inoltre fornire la seguente documentazione:

  1. a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che l’investimento è stato realizzato per creare un nuovo stabilimento, o ampliamento di stabilimento esistente, con produzione di nuovi prodotti aggiuntivi, ecc;

ATT.NE: per ampliamento di stabilimento si intende anche l’incremento del parco veicolare con i nuovi investimenti di cui sopra.

  1. b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Oltre alla compilazione dei dati in piattaforma, dovranno essere fornite:

  • prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo tramite fattura quietanzata da cui risulti il prezzo del bene (per i rimorchi/semirimorchi anche l’indicazione del costo dei dispositivi innovativi, di cui all’elenco allegato al decreto 22 luglio 2019): fattura, pagamento e liberatoria fornitore;
  • In caso di acquisto tramite leasing finanziario, va dimostrato il pagamento fino all’ultimo canone dovuto alla data di invio della documentazione, tramite fattura quietanzata dalla società di leasing, ovvero tramite copia delle ricevute dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore alla società di leasing;
  • copia del verbale di presa in consegna del bene, per dimostrare la disponibilità del bene. I veicoli acquisiti devono essere immatricolati per la prima volta in Italia e la dimostrazione è fornita tramite la ricevuta rilasciata dall’UMC;
  •  dichiarazione del costruttore relativa all’acquisizione di veicoli a trazione alternativa: attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal Decreto n.211/2018Veicoli a trazione alternativa (CNG; LNG; elettrico);
  • dichiarazione sostitutiva atto notorietà attestante numero unità lavorative (ULA) e volume del fatturato ultimo esercizio fiscale;
  •  in caso di Radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica EuroVI è necessario produrre la prova di avvenuta rottamazione con targa del veicolo rottamato, con dichiarazione impresa demolizione di avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico del veicolo per la successiva rottamazione;
  • in caso di acquisizione rimorchi/semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato, anche mediante locazione finanziariadeve essere allegata l’attestazione del costruttore sulla sussistenza dei requisiti tecnici (UIC ed IMO) e la documentazione relativa all’installazione dei dispositivi innovativi con indicazione dei relativi costi;
  • in caso di acquisizione di rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere dovranno essere prodotte la certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal Decreto 336/2019 per le unità frigorifere/calorifere ed in caso di sostituzione delle unità frigorifere/calorifere installate sui rimorchi/semirimorchi, attestazione del costruttore che le nuove unità sono alimentate da motore conforme alla fase V del Reg.2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante;
  • in caso di acquisizione casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse è necessario produrre:
  1. contratto o ordinativo d’acquisto da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed 1 rimorchio/semirimorchio portacasse per ciascun gruppo;
  2. documentazione relativa alla consegna dei beni;
  3. attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle UTI e la rispondenza alla normativa internazionale;
  4. la documentazione relativa al numero di targa ovvero copia di ricevuta di presentazione all’UMC dell’istanza di immatricolazione con numero di protocollo, ai fini della dimostrazione l’immatricolazione.


ATTIVITÀ ISTRUTTORIA – SOGGETTO GESTORE

Il lavoro istruttorio curato da RAM, come per il passato, deve essere validato dalla Commissione ministeriale all’uopo costituita che determina l’accoglimento delle istanze o il respingimento motivato, dandone comunicazione all’impresa tramite PEC.

In presenza di lacune sanabili nelle domande, viene inviata una PEC ed entro un tempo non superiore a 15 giorni l’impresa deve integrare con quanto richiesto; in nessun caso ciò potrà riguardare la documentazione dovuta all’atto della presentazione della domanda che doveva essere inviata a pena di esclusione.

CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI

In caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogabili ai sensi del Regolamento sugli aiuti di Stato n. 651/2014, non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, il MIT si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.

VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di assicurare il rispetto del vincolo di inalienabilità dei veicoli soggetti ad incentivo, il CED della Motorizzazione provvede all’inserimento del blocco informatico sulle targhe dei veicoli.

Per informazioni:

Andrea De Matthaeis tel. 0461 803715 oppure a.dematthaeis@artigiani.tn.it oppure i responsabili territoriali

DATA DI PUBBLICAZIONE

16.09.2020

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REFERENTE

Andrea de Matthaeis
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