Archive: 2014

15.10.2014

Carta di circolazione e intestazione temporanea di veicoli – variazioni

A partire dal prossimo 3 novembre 2014, ci saranno importanti cambiamenti per i veicoli, i motoveicoli ed i rimorchi. Novità! Terza Circolare Ministeriale del 31 ottobre 2014, chiarimenti applicativi. In data 31 ottobre 2014 è stata emanata la terza (e speriamo ultima) Circolare del Ministero dell'Interno (in allegato) con oggetto: "Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., c art. 247-bis Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992)" nella quale sono forniti chiarimenti in materia di comodato. L'obbligo di annotazione, in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni. Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni. La circolare specifica che nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione. Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi descritti nella circolare medesima, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3 novembre 2014. Inoltre, eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3 novembre 2014 e quindi a partire dal 4 dicembre 2014, in relazione alla circostanza che la norma consente all'utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo stesso. La violazione dell 'art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., può essere contestata solo all'avente causa (esempio al comodatario nel caso del comodato) e non automaticamente al conducente se le due figure non coincidono, né al conducente può essere contestata la violazione dell'art. 94, comma 4, del C.d.S. Oggetto di sanzione è l'omessa comunicazione da parte dell'avente causa all'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione. Obbligato in solido, per tutte le violazioni al C.d.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all'art. 196, comma I, del Codice della strada. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata. Seconda Circolare Ministeriale 27 ottobre 2014, chiarimenti applicativi. La circolare ministeriale chiarisce ora degli aspetti importanti. Alla pagina 9 dice che “sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 94 del regolamento di esecuzione": L’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità; Al di fuori dei casi di fringe-benefit, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo; L’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale, ma anche la continuità temporale dello stesso. Si evidenzia altresì che: Le istruzioni operative contenute nel paragrafo E1.1 della circolare prot. 15513 del 10 luglio 2014 sono da ritenere applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell’Azienda; Le medesime istruzioni operative si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa; pertanto, se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa, il relativo comodato da luogo esclusivamente alla necessità di aggiornamento dei dati d’Archivio e non anche della carta di circolazione; viceversa, se il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore, il relativo comodato da luogo anche alla necesstià dell’aggiornamento della carta di circolazione.” Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata. Nuovo comma 4-bis dell'art. 94 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) introdotto dall'art. 12, comma 1, Legge n. 120/2010 In caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo (a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente), il soggetto interessato (avente causa) deve richiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti l'aggiornamento della carta di circolazione. In caso di mancato rispetto dell'obbligo, scatterà una sanzione minima di € 705. La novità era stata inserita nel Codice della Strada dalla Legge n. 120/2010 ed il regolamento era stato adottato con D.P.R. n. 198/2012, ma la nuova procedura diverrà operativa solo dal 3 novembre 2014 quando saranno attivate le necessarie procedure informatiche. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata. Read more