21/09/2024
Rifiuti da costruzione e demolizione: pubblicato il regolamento End of Waste
Il prossimo 26 settembre entreranno in vigore i nuovi parametri in base ai quali, a seguito di un adeguato processo di trattamento e recupero, le componenti inerti dei rifiuti (C&D) potranno essere considerate ‘End of Waste’, ossia aggregati recuperati dei prodotti, pronti per essere reimmessi sul mercato, al pari degli aggregati naturali.
È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale contenente il Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione (C&D) che abroga e sostituisce il precedente D.M. n.152/2022.
L’obiettivo del nuovo Decreto è quello di promuoverne l’utilizzo anche e soprattutto nel confezionamento di calcestruzzi e nella produzione di cemento.
Nel nostro Paese vengono prodotti ogni anno circa 60 milioni di tonnellate di rifiuti C&D2: di questi, 43 milioni di tonnellate di rifiuti inerti vengono avviati a recupero, e gli aggregati recuperati prodotti vengono utilizzati prevalentemente in rilevati e sottofondi stradali (utilizzo limitato).
Le principali novità introdotte
Rispetto alla norma precedente il nuovo Decreto prevede le seguenti novità:
- valori limite differenziati per ogni contaminante, a seconda dell’utilizzo dell’aggregato recuperato (Tabelle All. 2 del DM 187/2024): soglie generalmente più elevate e severe per gli aggregati recuperati da destinare a recupero ambientale (riempimento, colmata), limiti meno severi per le applicazioni avanzate (produzione di clinker da cemento, miscele bituminose, confezionamento calcestruzzi);
- inclusione dei rifiuti (C&D) abbandonati nell’elenco dei codici ammessi per la produzione di aggregati recuperati;
- UNI EN 13108 aggiunta tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell’aggregato recuperato;
- Monitoraggio di 24 mesi entro il quale “valutare l’opportunità di procedere a una revisione dei criteri” sulla base delle evidenze emerse.
Rimangono esclusi i rifiuti inerti interrati dall’elenco di quelli ammissibili per la produzione di aggregati recuperati.
Dal 26 settembre i produttori di aggregati recuperati avranno 180 giorni per presentare l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale e/o un aggiornamento della comunicazione di inizio attività qualora operino in regime di procedure semplificate ai sensi del D.Lgs. 152/06 (art 214, 216).
Per approfondimenti potete contattare gli uffici di SAPI (a.furlan@sapi.artigiani.tn.it)
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