Appalti pubblici: novità DL Semplificazioni

Il Decreto semplificazioni (D.L. 31 maggio 2021, n. 77) introduce importanti novità e deroghe al codice nazionale degli appalti pubblici in vigore dal 1° giugno 2021.

 

Alcune modifiche sono destinate a tutte le gare, mentre altre sono riservate agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo complementare (PNC).

Ricordiamo in premessa che le novità valgono per gli appalti di interesse nazionale, mentre non trovano immediato recepimento nella nostra Provincia, nella quale continua ad applicarsi la normativa provinciale come recentemente modificata (leggi qui la nostra news Circolare provinciale sul Decreto Semplificazioni per aggiornamenti sul nostro territorio).

 

Tra le novità più significative del nuovo decreto semplificazioni segnaliamo in particolare quelle legate al subappalto e alle nuove soglie di affidamento degli appalti.

 

Limiti al subappalto

Il subappalto affronterà un processo di progressiva liberalizzazione, con una serie di limitazioni:

  • A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto a terzi;
  • Fino al 31 ottobre 2021: il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Rimane inoltre il limite del 30% al subappalto previsto per le opere specialistiche e superspecialistiche (categorie SIOS);
  • Dal 1° novembre 2021: viene rimosso il limite quantitativo al subappalto. Il decreto abroga anche il trattamento speciale riservato alle opere specialistiche e superspecialistiche (categorie SIOS) per le quali era rimasto in vigore il limite del 30% al subappalto.

Le amministrazioni, tuttavia, dovranno adeguatamente motivare ed indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente dall’aggiudicatario.

I limiti saranno giustificati solo dalle particolari caratteristiche o dalla complessità delle prestazioni, dalla necessità di rafforzare i controlli sulle attività di cantiere, tutelare le condizioni di lavoro, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

  • In ogni caso, il subappalto non può essere al 100% ed in particolare: non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, così come l’esecuzione delle lavorazioni delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

 

Qualità del subappalto

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

In relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione.

 

Trattamento economico dei lavoratori impiegati nel subappalto

Il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’appaltatore, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa indicazione vale per i casi in cui le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle dell’oggetto principale (quelle che caratterizzano in via principale l’appalto; quelle che riguardano le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale dell’appaltatore principale).

 

Nuove soglie per le procedure di appalto

Sono aggiornate e prorogate fino al 30 giugno 2023 le soglie per le procedure di appalto.

 

👉 Per informazioni più dettagliate scarica il riepilogo informativo cliccando su questo link 👈

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.06.2021

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REFERENTE

Marzia Albasini
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